Tasi 2014, ecco le regole per il pagamento dell'acconto

Sabato, 12 Aprile 2014
Il decreto dl «Salva-Roma»  passa con la fiducia alla Camera. L'acconto Tasi 2014 avverrà con regole diverse per prima e seconda casa.

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Con l'approvazione in prima lettura alla Camera, con 325 voti favorevoli e 176 contrari, della legge di conversione del Decreto Legge 16/2014 "Salva Roma ", si cominciano a delineare le regole per il versamento dell'acconto Tasi per milioni di contribuenti italiani. Versamento che sarà diverso per abitazioni principali e per gli altri immobili.

Infatti nei Comuni che non riusciranno a fissare le aliquote entro il 23 maggio  e a pubblicare entro il 31 maggio le delibere sul portale del federalismo fiscale, i proprietari delle abitazioni principali dovranno eseguire l'intero pagamento il 16 dicembre.

Per gli altri immobili invece,i proprietari dovranno versare il 16 giugno  l'acconto pari al 50% del tributo ad aliquota standard dell'1 per mille, con la possibilità di doversi poi far restituire la quota versata nei Comuni che decideranno di non applicare la Tasi su questi immobili, (per esempio perché l'Imu è già al 10,6 per mille) o chiederanno solo un'aliquota aggiuntiva fino allo 0,4 per mille. 

Confermate invece le regole generali della Tasi (l'imposta sui servizi indivisibili): il prelievo si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale e sulle aree fabbricabili, così come definiti ai fini Imu attraverso una base imponibile determinata con le stesse regole dell'Imu.

I soggetti passivi sono i possessori e detentori (anche inquilini) degli immobili (questi ultimi in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, secondo quanto decide il comune). L'aliquota base è l'1 per mille; l'aliquota massima per le abitazioni principali quest'anno non può superare il 2,5 per mille, mentre quella per gli altri immobili va determinata in modo che la somma di Tasi e Imu non superi il 10,6 per mille.

Il Comune però può aumentare le aliquote massime di un altro 0,8 per mille se fissa agevolazioni all'abitazione principale, tali da equiparare il carico della Tasi a quello dell'Imu su questa abitazione.

Tari - Le modifiche al Dl 16/2014 coinvolgono anche le regole per il calcolo della Tari "il tributo sui rifiuti", che vede l'eliminazione dell'esenzione prevista dal decreto originario per imprese e centri commerciali sui rifiuti speciali assimilati agli urbani e smaltiti autonomamente dai produttori.

La Tari ha sostituito la Tares ed è dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Si applica su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani con esenzione delle superfici che producono rifiuti speciali e delle aree scoperte pertinenziali. La Tari è costituita da una quota fissa e da una variabile: la prima a copertura dei costi fissi del servizio, la seconda per la fruizione del servizio da parte del contribuente.

Quanto alle modalità di pagamento, resta confermato che le utenze domestiche pagheranno in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare, mentre le altre utenze pagheranno in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti. 

Nei calcoli delle tariffe 2014 e 2015 per le utenze domestiche comunque, i Comuni avranno maggiore libertà nel fissare i parametri per quota fissa e quota variabile, mentre le detrazioni "sociali" aggiuntive a quelle tipizzate potranno essere finanziate con risorse di bilancio anche se costano più del 7% del totale degli oneri del servizio. 

La Tari si  paga alle scadenze stabilite dal comune che deve assicurare almeno due rate semestrali. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'Ambiente dovrebbe tuttavia approvare un nuovo regolamento per determinare le nuove tariffe della Tari.

Imu - Poche invece le novità per quanto riguarda l'Imu. Si paga su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ed è dovuta solo dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento. La base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata e moltiplicando l'importo per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascuna tipologia immobiliare.

Per le aree fabbricabili, l'imponibile è il valore di mercato del bene. L'aliquota base è pari al 7,6 per mille ma il comune può variarla dal minimo del 4,6 per mille al massimo del 10,6 per mille.

Restano ferme le due rate al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.  L'Imu non è dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e su quelle a esse assimilate per legge o per regolamento comunale. Non è dovuta anche sugli alloggi sociali, sugli immobili adibiti a ricerca scientifica degli enti non commerciali e sui beni merce delle imprese costruttrici. Il Dl 16/2014 chiarisce definitivamente, poi, che i versamenti insufficienti dell'Imu 2013, travolti dal caos-aliquote, possono essere sanati senza sanzioni e interessi entro il 16 giugno.

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