Tasi 2014, niente Imu sugli immobili assimilati ad abitazione principale

Giovedì, 02 Ottobre 2014
I Comuni, con proprio regolamento possono assimilare ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e le abitazioni concesse in comodato.

Kamsin Le abitazioni assimilate all'abitazione principale hanno il vantaggio di essere escluse dall'Imu ma soggette alla Tasi, con l'eccezione delle abitazioni di lusso. E' questa la regola generale che dovrebbe guidare i contribuenti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di Imu e Tasi. Ciò perchè, com'è noto, le abitazioni principali sono, nella maggior parte dei casi, esenti dall'Imu e soggette solo al pagamento della Tasi.

Le abitazioni assimilate per legge all'abitazione principale sono: a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi sociali, come definiti dal Dm 22 aprile 2008 del ministero dei Trasporti; c) la casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) un'unica unità immobiliare appartenente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Non solo. Il Comune, infatti, può assimilare all'abitazione principale con proprio regolamento: a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata; b) l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. E' venuta meno invece la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, (a condizione che non risulti locato), in modo che gli effetti della TASI siano equivalenti a quelli dell'IMU sulla prima casa che è stata pagata fino al 2012. L'agevolazione è stata differita al 2015 con il Dl 47/2014, spetta ope legis e ed è riservata ai soggetti "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza".

Discorso diverso per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica. La legge non prevede infatti l'assimilazione all'abitazione principale (e dunque questi immobili dovranno pagare l'Imu con aliquota ordinaria) ma precisa che gli immobili in questione hanno diritto all'applicazione delle detrazioni, stabilite dal Comune, per l'abitazione principale. Inoltre tali alloggi potrebbero avere anche le caratteristiche di alloggio sociale e quindi essere, dal 1° gennaio 2014, esenti da Imu e soggetti a Tasi. Se, al contrario, non le hanno saranno soggetti ad Imu con aliquota ordinaria, ma spetterà lo stesso la detrazione per abitazione principale. In altri termini tali immobili saranno soggetti a Tasi, anche nel caso in cui siano alloggi sociali; diversamente saranno soggette sia a Imu sia a Tasi. Ai fini Imu pagheranno con aliquota ordinaria (ma con una detrazione di 200 euro) mentre ai fini Tasi saranno considerate come "altri immobili", con quota Tasi a carico dell'assegnatario occupante.

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