Vittime del dovere, Via l'Irpef sulle pensioni dirette e di reversibilità

redazione Giovedì, 26 Gennaio 2017
Nota Inps sulla novità contenuta nella legge di bilancio per il 2017 che ha cancellato l'IRPEF per le pensioni dirette, indirette e di reversibilità erogate nei confronti delle vittime del dovere e loro superstiti.
Stop all'Irpef sui trattamenti erogati nei confronti delle vittime del dovere e loro superstiti. Lo comunica l'Inps con il messaggio 368/2017 pubblicato oggi dall'istituto di previdenza in attuazione della novella contenuta nella legge di bilancio per il 2017. Come noto l’art.1, comma 211 della legge 232/2016, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi. 

Per quanto sopra i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti riguardati dalle disposizioni ivi richiamate vengono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali. L'Inps ricorda, tuttavia, che sui ratei di pensione del 2017, continueranno ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016 posto che tali tipologie di trattenute vengono prelevate, a saldo, nell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto solo dal prossimo anno l'esenzione irpef sarà completa nei confronti di tali soggetti. L'Istituto ricorda che l’esenzione fiscale ed il rimborso delle ritenute già operate verranno applicati d’ufficio, con lavorazione a livello centrale, a favore dei soggetti, titolari dei trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, individuati attraverso le informazioni  disponibili.

In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'Inps i beneficiari delle suddette novità sono i titolari di pensioni di reversibilità per i superstiti dei caduti ex art. 2 co. 5 della legge 407/98; i titolari di pensioni privilegiate dirette di prima categoria con assegno di superinvalidità dei feriti di cui all'articolo 100 del Dpr 1092/1973ex art. 2 co. 6 della legge 407/98; i titolari pensioni privilegiate dirette degli invalidi, senza limiti di percentuale, ex art. 3 comma 2 di cui alla legge 206/04 nonchè i titolari di pensioni privilegiate indirette spettanti ai superstiti limitatamente al coniuge, ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori ex art. 3 co. 2 di cui alla legge 206/04. 

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Documenti: Messaggio inps 368/2017

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