Ammortizzatori Sociali, Decolla il nuovo Fondo Salariale

Vittorio Spinelli Lunedì, 08 Febbraio 2016
L'Inps chiarisce le modalità operative di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo Integrazione Salariale.
Prime istruzioni dell'Inps sulle modalità di accesso al nuovo Fondo di integrazione salariale previsto dal Jobs Act. In attesa dell’emanazione del DM di adeguamento alla disciplina del DLgs. 148/2015, la Circolare Inps numero 22 del 4 Febbraio 2016 ha fornito le prime indicazioni circa l’operatività del Fondo, nonché le istruzioni per l’inoltro on line delle istanze di accesso alle nuove prestazioni. 

Com'è noto la nuova disciplina del Fondo di integrazione salariale trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio  2016, nei confronti dei datori di lavoro che risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, mentre per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a undici dipendenti e quelli con più di quindici non precedentemente iscritti al Fondo residuale occorrerà aspettare l’applicazione della nuova normativa oggetto di uno specifico decreto interministeriale. 

Il Fondo salariale. Il Fondo salariale garantisce due tipologie di prestazione, ossia l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario, di importo pari all’integrazione salariale. Pertanto i trattamenti garantiti dal Fondo sono pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 del DLgs. 148/2015 (riferiti ai Fondi di solidarietà bilaterali), quantificato nella misura del 5,84%. 

Rispetto al previgente sistema, il Fondo di integrazione salariale amplia la platea dei beneficiari destinatari delle prestazioni garantite dallo stesso, estendendo il proprio campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e garantendo loro l’assegno di solidarietà. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti il Fondo garantisce, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario. 

La presentazione delle domande. La circolare, in tema di presentazione delle domande, provvede a neutralizzare il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2016 alla data di pubblicazione della stessa circolare. Ne consegue che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, intervenuti nel periodo neutralizzato, la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni, è la data del 4 febbraio. La procedura di presentazione delle domande di accesso è unica e vale sia per le richieste di assegno di solidarietà che di assegno ordinario. In particolare, le domande degli assegni di solidarietà ed ordinario vanno presentate alla sede INPS ove è ubicata l’unità produttiva interessata. Operativamente, è possibile reperire il format della domanda accedendo al sito www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili tramite codice fiscale e PIN, per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, selezionando le opzioni “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà’. 

L’azienda, al momento della presentazione, una volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione o di riduzione di attività lavorativa. All’istanza andranno altresì allegati: in caso di assegno di solidarietà, l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro; in caso di assegno ordinario, la comunicazione ex art. 14, comma 1 del DLgs. 148/2015 dell’azienda alle rappresentanze sindacali o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale. Inoltre, andrà altresì allegato anche l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, con dettagliata indicazione della qualifica, orario di lavoro, e  così via. Una volta completata l’acquisizione ed effettuato l’invio, la domanda verrà protocollata con successiva possibilità di stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi. La stima della prestazione sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La Circolare precisa, tra l'altro, che in attesa dell’uscita del decreto ministeriale, recante i nuovi criteri per l’approvazione e la concessione dei trattamenti, gli stessi sono autorizzati sulla base dei criteri fino ad oggi utilizzati: in particolare, per le causali della Cassa Integrazione Straordinaria si farà riferimento al D.M. 31444/2002 per la causale di riorganizzazione aziendale e al D.M. 31826/2002 per la causale di crisi aziendale.  

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Documenti: Circolare Inps 22 del 4 Febbraio 2016

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