Ammortizzatori Sociali, Il FIS incrementa le tutele

Davide Grasso Venerdì, 30 Marzo 2018
Il tetto aziendale resterà pari a dieci volte il contributo ordinario pagato dal datore di lavoro. Si chiude il regime transitorio previsto in origine dal Decreto Legislativo 148/2015.
Cresce il limite massimo di erogazione delle prestazioni da parte del Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Lo spiega l'Inps nel messaggio 1403/2018 in cui l'Istituto illustra la novella contenuta nell'articolo 1, co. 159 della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018). Dal 1° gennaio 2018 il limite massimo delle prestazioni erogabili dal Fondo (cioè l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà) nei confronti dei lavoratori dipendenti risulterà pari a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro. Viene così chiusa la disciplina transitoria prevista dall’art. 44, c. 5, del DLgs. 148/2015, che disponeva la riduzione delle prestazioni erogabili dal FIS sino ad un massimo di otto volte il contributo datoriale versato nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020, cinque volte nel 2021 per poi scendere a regime a quattro volte dal 2022. 

Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. Resta, in ogni caso, confermata la previsione per cui le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo.

Il Fondo di Integrazione Salariale

Come noto il FIS è stata una delle novità della Riforma del Jobs Act che ha sostituito il vecchio Fondo di Solidarietà residuale con l'obiettivo di garantire prestazioni di integrazioni salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel perimento della Cassa Integrazione. In particolare sono attratti dall’ambito di applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina della CIGO e/o della CIGS di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali o i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui agli artt. 26 e 27 del medesimo Decreto. Il Fondo garantisce l’assegno di solidarietà e, per i soggetti datoriali che occupano mediamente più di quindici dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’assegno ordinario per le causali ammesse dalla legge. Le due prestazioni, in sostanza, consentono la copertura degli eventi di sospensione dell'attività lavorativa in misura molto simile a quanto avviene per la CIG. 

Il computo della durata

Facendo seguito a richieste di chiarimento di alcune aziende circa la durata massima complessiva delle prestazioni ottenibili per ciascuna unità produttiva, l'Inps spiega poi che nel calcolo della durata massima complessiva delle prestazioni erogabili dal FIS, la durata dell'assegno di solidarietà è computata per la metà fino a 24 mesi nel quinquennio mobile; oltre i 24 mesi la durata è computata per intero (Circ Inps 176/2016). Infine, integrando le precedenti istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande di prestazione da parte dei fondi di solidarietà (circolare n. 170/2017), l'Inps illustra che il ticket va obbligatoriamente inserito all'atto della compilazione della domanda online, utilizzando la funzionalità «Inserimento ticket» all'interno della procedura d'inoltro della domanda al fondo di bilaterale. Non va quindi utilizzato l'applicativo «Gestione ticket», riservato alle richieste di cassa integrazione ordinaria e straordinaria all'Inps.




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