Ammortizzatori Sociali in Deroga, Ripartiti i Fondi residui per il 2016

Dario Canova Venerdì, 09 Settembre 2016
Ammontano a quasi 163 milioni di euro le risorse assegnate a 12 Regioni per soddisfare competenze, relative all'anno 2016, per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga.
Via libera del Ministero del Lavoro allo stanziamento di 163milioni di euro per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga. Si tratta del trasferimento delle residue competenze relative all'anno 2016 per finanziare gli strumenti di sostegno al reddito in 12 regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto) dopo il decreto 23 Marzo 2016 che aveva già assegnato le risorse per questi strumenti che cesseranno definitivamente di esistere il prossimo 31 dicembre 2016 in virtu' di quanto stabilito dalla legge di stabilita' per il 2016.

Come si ricorderà l'articolo 1, comma 304 della legge 208/2015 ha previsto che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente possa essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. Con riferimento alla mobilità in deroga il trattamento, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno gia' beneficiato di prestazioni di mobilita' in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non piu' di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree svantaggiate del mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

Come per il decreto dello scorso marzo le risorse sono ripartite in due distinte quote: 95% per gli interventi ordinari; il restante 5% spendibile solo per gli interventi cofinanziati dagli enti territoriali anche in deroga ai criteri generali fissati dal Dm 83473 dell'Agosto 2014. L'articolo 1, comma 304 della legge 208/2015 consente, infatti, alle Regioni di destinare il 5% delle risorse ad esse attribuite per finanziare interventi di integrazione salariale in deroga alla normativa recata dal citato decreto interministeriale. Le predette regioni e le province autonome sono tenute a rispettare il limite dei fondi loro attribuiti. A tal fine, l'Inps è tenuto a monitorare i flussi di spesa e a darne riscontro al ministero del lavoro e a quello dell'economia e delle finanze. 

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Documenti: Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 marzo 2016 ; Il Decreto del Ministero del Lavoro 9 Settembre 2016

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