Ammortizzatori Sociali, Niente mobilità in deroga nel 2017 dopo la Naspi

Dario Canova Mercoledì, 01 Febbraio 2017
Gli interventi concessi nel 2017 potranno essere effettuati dalle Regioni purché consecutivi alla fruizione di precedenti trattamenti di mobilità ordinaria o di cassa integrazione con scadenza successiva al 31 dicembre 2016.
Più tempo alle Regioni e Province Autonome per finanziare le politiche attive al lavoro con i fondi assegnati dal Dlgs 185/2016 in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Gli enti locali avranno tempo sino al 31 marzo 2017 per avviare i progetti di politica attiva sul lavoro. Lo precisa, tra l'altro, la Circolare numero 2 del 31 Gennaio 2017 pubblicata dal Ministero del Lavoro. In riscontro a diversi quesiti presentati dalle Regioni in merito ad alcuni aspetti applicativi della circolare ministeriale n. 34 del 04.11.2016 e, in particolare, con riferimento a quanto stabilito al punto 2) Modalità applicative , lettera c., in cui è stato definito che le azioni di politica attiva del lavoro, finanziate con le risorse assegnate nella misura del 50%, debbano avere inizio entro il 2016, il Dicastero di Via Veneto ha prorogato di tre mesi il termine per l'utilizzo delle risorse assegnate, pari a 65milioni di euro, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Il termine ultimo del 31 marzo 2017 si riferisce esclusivamente alle azioni di politica attiva del lavoro, fermi restando i termini già indicati nella circolare n. 34 del 4 novembre 2016 per la decretazione dei restanti provvedimenti. 

Il ministero conferma, inoltre, quanto già stabilito nella Circolare 34 dello scorso novembre 2016 secondo la quale in tema di trattamento di mobilità in deroga, i trattamenti di mobilità in deroga nel finanziati con le risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dlgs 185/2016 possono seguire unicamente a precedenti trattamenti di mobilità in deroga e/o ordinari.  In sostanza, le Regioni e Province autonome possono concedere provvedimenti di mobilità in deroga con effetti di durata oltre la data del 31 dicembre 2016 solo nel caso in cui il trattamento in argomento abbia inizio entro la fine dell’anno 2016 oppure con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016 purchè la mobilità in deroga sia consecutiva esclusivamente alla fruizione di un precedente intervento di mobilità ordinaria scaduto dopo il 31 dicembre 2016. Detti trattamenti, quindi, non possono essere oggetto di decretazione da parte delle Regioni e Province Autonome qualora facciano seguito a precedenti trattamenti di disoccupazione quali ASpI, NASpI e ASDI.

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Documenti: Circolare 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro; Circolare Inps 217/2016; Circolare 2 del 31 gennaio 2017 del Ministero del Lavoro

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