Ammortizzatori Sociali, Prorogato il sostegno nelle zone coinvolte dal sisma

Vittorio Spinelli Sabato, 29 Aprile 2017
Il Ministero del Lavoro spiega che l'intervento straordinario di integrazione salariale potrà essere concesso anche oltre il 2016 sino all'esaurimento delle risorse stanziate lo scorso anno.  
 Prorogata l'indennità e la contribuzione figurativa a favore dei lavoratori interessati dagli eventi sismici dell'ultimo anno. L'indennità può essere concessa, nell'anno 2017, per un periodo anche superiore a quattro mesi, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili. Lo stabilisce il ministero del lavoro nella circolare n. 9/2017 pubblicata ieri. I chiarimenti riguardano la proroga dell'indennità a favore dei lavoratori senza lavoro per gli eventi sismici di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo. L'indennità, la cui misura è pari a quella del trattamento massimo d'integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, spetta a decorrere dal 24 agosto 2016 nei comuni interessati dal sisma. L'art. 12 del dl n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017, ha previsto la «prosecuzione delle misure di sostegno al reddito», nei limiti delle risorse previste dalla convenzione 23 gennaio 2017 tra ministero lavoro, ministro economia e regioni.

Il ministero spiega che la norma di proroga, non introducendo limiti temporali, consente la concessione dell'indennità, nell'anno 2017, anche per un periodo superiore ai quattro mesi, nel rispetto delle disponibilità finanziarie. Inoltre, aggiunge il ministero, per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari dell'indennità collegata agli eventi sismici del 2016 rispetto ai soggetti che abbiano subito danni a seguito di eventi sismici verificatisi nel 2017, in aderenza alla lettera «aperta» della norma, deve darsi un'interpretazione dell'art. 12 del dl n. 8/2017 nel senso di ritenere che l'estensione a tutto il 2017 consenta la concessione del beneficio ai lavoratori colpiti dagli eventi sismici del 2016 anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie.

Per quanto riguarda le causali d'intervento, infine, il ministero ritiene che la nuova normativa (dl n. 189/2016) sia stata introdotta al fine specifico di predispone interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016. Pertanto, l'indennità prevista deve considerarsi residuale rispetto agli ammortizzatori ordinari e può/deve intervenire ogni qual volta non ricorrano le causali per i predetti ammortizzatori ordinari. 

Le misure riconosciute ai lavoratori Dipendenti
L'articolo 45, co. 1 del Dl 45/2016 ha, infatti, previsto ai lavoratori, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni coinvolti nelle zone sismiche e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; oppure nei confronti dei medesimi lavoratori, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico viene riconosciuta una indennita' economica pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa (utile sia ai fini della misura che della maturazione del diritto a pensione) a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge 189/2016 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del citato decreto. L'intervento di integrazione salariale straordinario spetta solo ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti nel regime ordinario (CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà) a protezione di quelle fattispecie che altrimenti sarebbero prive di altro sostegno. Ove l'impossibilità a prestare l'attività lavorativa sia solo parziale l’indennità erogata dovrà essere proporzionalmente commisurata in relazione alla percentuale di riduzione dell’attività lavorativa. 

Con riferimento al settore agricolo l’indennità è riconosciuta limitatamente alle ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti. La fruizione dell'indennità non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'indennità può essere anche concessa per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

 

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Documenti: La convenzione del 23 Gennaio 2017; Circolare 8/2017; Circolare 9/2017

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