Ammortizzatori Sociali, Sì alla Cig in deroga anche dopo la solidarietà

redazione Mercoledì, 07 Giugno 2017
Cassa integrazione in deroga anche dopo la solidarietà. In tal caso, il requisito di continuità tra la solidarietà del 2016 e la Cigd del 2017 va autocertificato dal datore di lavoro.
La cassa integrazione in deroga può essere concessa nel 2017 anche al termine di un contratto di solidarietà che ha avuto inizio prima del 31 dicembre 2016. Lo spiega l'Inps con il messaggio 2303/2017 pubblicato ieri dall'Istituto di previdenza. I chiarimenti riguardano l'erogazione della cassa integrazione in deroga concessa da regioni e province autonome, con possibilità di utilizzare fino al 50% delle risorse loro attribuite, ai fini della concessione di trattamenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, «purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016». L'Inps, in merito, ha chiarito che la concessione di Cigd può interessare anche periodi che hanno inizio e fine nell'annualità 2017, purché consecutivi (cioè senza soluzione di continuità) alla fruizione di Cigo o Cigs con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 (circolare n. 217/2016). Inoltre, ha precisato che tra gli ammortizzatori ordinari vi rientrano le prestazioni d'integrazione al reddito garantite dai Fondi di solidarietà, compreso il Fondo d'integrazione salariale (Fis) e i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi (messaggio n. 1713/2017).

A ciò aggiunge che il ministero del lavoro ha precisato in una recente nota (prot. n. 8521) che le regioni hanno facoltà di concedere ammortizzatori in deroga, dal 1° o dal 2 gennaio 2017, a patto che vi sia continuità tra l'intervento ordinario e quello in deroga e che la decretazione della deroga sia avvenuta in data anteriore al 31 dicembre 2016. Inoltre, sempre il ministero ha chiarito che le prestazioni d'integrazione di solidarietà rientrano tra gli ammortizzatori ordinari; pertanto, regioni e province autonome possono decretare la Cigd per il 2017 in loro continuità. In tal caso, per la verifica del requisito di continuità, il datore di lavoro deve fornire all'Inps apposita dichiarazione, precisando la data fine intervento della solidarietà.

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