La questione
Come noto le norme vigenti consentono che, entro un limite di spesa pari a 216 milioni di euro per il 2016 e a 117 milioni per il 2017, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. In base ai limiti ordinaria, la durata massima complessiva è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (o 36 mesi qualora il trattamento si basi su un contratto di solidarietà, mentre il limite è pari a 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo). Inoltre, qualora il trattamento si basi su una causale di crisi aziendale, la durata massima è di 12 mesi ed una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. L'intervento normativo di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del Dlgs 148/2015 come corretto dal decreto legge 91/2017 ha previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale di 12 mesi per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per le imprese che avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cigs, si trovino nell'impossibilità di ottenere ulteriori periodi di cigs nei limiti delle risorse stanziate.
Ai fini di accedere all'intervento in deroga oltre all'accordo ed al limite di spesa summenzionato occorre che l'area di crisi industriale complessa sia riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto); 2) l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse annue in oggetto sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste e l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (trasmettendo altresì relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze).