Successivamente, l’art. 25- ter del D.L. 119/2018 ha esteso la concessione della mobilità in deroga, sempre alle medesime condizioni e per 12 mesi, anche ai lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Il Dl 34/2019 è intervenuto nuovamente sulla materia disponendo la proroga del trattamento di mobilità nel 2019 per ulteriori dodici mesi comprendendo, elemento degno di nota, anche i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Restano ferme le condizioni per l'ammissione al beneficio già previste con riferimento all'ultima proroga (in particolare ai lavoratori beneficiari dovranno essere contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate con apposito piano regionale, e si applica la decadenza dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo).
La proroga
Alla luce della novità l'Inps comunica che la Regione può concedere ad un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2018 e concluso nel 2019, ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità tra i trattamenti di sostegno al reddito. Pertanto l’Istituto, nel liquidare la prestazione, verificherà che il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 ma nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019, restando invariato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Nel caso in cui queste due condizioni non si verifichino, non si potrà procedere al pagamento della prestazione e si dovrà altresì darne riscontro, per il tramite della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano, alla Regione che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.
La misura si abbina peraltro, alla possibilità, riconosciuta dall’art. 1, c. 282, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) alle Regioni, di disporre anche nel 2019 la proroga del trattamento di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente e per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori individuati dall’articolo 53 - ter del D.L. 50/2017 (vale a dire quelli titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga).
Documenti: Messaggio inps 322/2019; Circolare Inps 90/2018; Messaggio inps 2768/2019