Aree di Crisi Complessa, Ok alla proroga della mobilità in deroga nel 2019

Davide Grasso Sabato, 20 Luglio 2019
L'Inps recepisce le modifiche apportate dalla conversione in legge del Dl 34/2019. Beneficio esteso anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019.
Ok alla proroga della mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa. Ne da' notizia l'Inps con il messaggio numero 2768/2019 pubblicato ieri dall'ente previdenziale con il quale recepisce la novella apportata dall'articolo 41 del Dl 34/2014 convertito con legge 58/2019. Come noto l'art. 1, c. 142, della L. n. 205/2017 ha disposto la concessione della mobilità in deroga nelle cd. aree di crisi complessa riconosciute nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017 (Venezia-Porto Marghera e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata)  per una durata massima di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 per i lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018- 30 giugno 2018.

Successivamente, l’art. 25- ter del D.L. 119/2018 ha esteso la concessione della mobilità in deroga, sempre alle medesime condizioni e per 12 mesi, anche ai lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Il Dl 34/2019 è intervenuto nuovamente sulla materia disponendo la proroga del trattamento di mobilità nel 2019 per ulteriori dodici mesi comprendendo, elemento degno di nota, anche i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Restano ferme le condizioni per l'ammissione al beneficio già previste con riferimento all'ultima proroga (in particolare ai lavoratori beneficiari dovranno essere contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate con apposito piano regionale, e si applica la decadenza dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo). 

La proroga

Alla luce della novità l'Inps comunica che la Regione può concedere ad un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2018 e concluso nel 2019, ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità tra i trattamenti di sostegno al reddito. Pertanto l’Istituto, nel liquidare la prestazione, verificherà che il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 ma nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019, restando invariato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Nel caso in cui queste due condizioni non si verifichino, non si potrà procedere al pagamento della prestazione e si dovrà altresì darne riscontro, per il tramite della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano, alla Regione che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.

La misura si abbina peraltro, alla possibilità, riconosciuta dall’art. 1, c. 282, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) alle Regioni, di disporre anche nel 2019 la proroga del trattamento di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente e per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori individuati dall’articolo 53 - ter del D.L. 50/2017 (vale a dire quelli titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga).

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Documenti: Messaggio inps 322/2019; Circolare Inps 90/2018; Messaggio inps 2768/2019

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