Articolo 18, la reintegra sarà sempre piu' un'eccezione

Giovedì, 20 Novembre 2014
Il testo presenta diverse modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato, frutto per lo piu' della mediazione raggiunta all'interno delle due anime del Pd.

Kamsin E' arrivato l'atteso via libera della Commissione Lavoro della Camera al Jobs act. I deputati della maggioranza , dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori della commissione due giorni fa' in segno di protesta - hanno dato il mandato al relatore e il provvedimento approdera' domani in Aula come previsto.

Il testo presenta diverse modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato che quindi dovrà dare una terza lettura conforme nei prossimi giorni. La modifica piu' significativa rispetto al testo del Senato riguarda il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il Jobs act cancella - ma solo per i neo assunti - infatti l’articolo 18,  il diritto al reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa. Restano due eccezioni, che riguardano i licenziamenti discriminatori e quelli disciplinari.

Il nuovo Articolo 18 - Per i licenziamenti discriminatori il reintegro resta tale e quale alla normativa vigente e quindi scatta sempre se l’allontanamento dal posto di lavoro è dovuto a motivi basati sul credo politico o sulla fede religiosa; il diritto a essere reintegrati sul posto di lavoro resta anche per i licenziamenti disciplinari, ovvero per "giustificato motivo soggettivo", ma solo per «specifiche fattispecie». Questi casi specifici saranno definiti nei decreti attuativi che riempiranno di contenuti la legge delega sul lavoro.

Secondo quanto si apprende da fonti vicine a Palazzo Chigi perchè il licenziamento disciplinare venga equiparato a quello discriminatorio sarà necessario dimostrare il carattere "calunnioso" della contestazione e che questa abbia ad oggetto un reato "grave". In tutti gli altri casi l'impresa potrà essere condannata solo al pagamento dell'indennizzo.

A parte questi due limiti, non è previsto il reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa, ma un indennizzo economico: sarà «certo e crescente con l’anzianità di servizio» del lavoratore. Sarà l’indennizzo la tutela, quindi, in caso di licenziamenti economici, legati cioè all’andamento delle aziende.

Nella legge delega si specifica che le norme attuative devono «prevedere tempi certi per l’impugnazione del licenziamento». Oggi il limite è di 60 giorni. Potrebbe essere ridotto a 30, ma allo studio c’è una procedura espressa per agevolare le conciliazioni con l’azienda.

Controlli a distanza e Cig - Una seconda novita' rispetto al testo del Senato riguarda i controlli a distanza, che vengono circoscritti agli impianti e agli strumenti di lavoro. La commissione e' intervenuta poi sulla misura che prevedeva il venir meno dell'erogazione della cassa integrazione guadagni in caso di cessazione dell'attivita' aziendale, accogliendo la riformulazione fatta dal relatore d'accordo con il Governo che specifica che, perche' s'interrompa la Cig, la cessazione dell'attivita' dell'impresa deve essere "definitiva", mentre nel caso in cui sussistano concrete prospettive di proseguimento o di ripresa dell'attivita' l'erogazione puo' proseguire.

Pari opportunita' - La delega nella versione approvata dalla commissione Lavroro accoglie un emendamento del Governo che semplifica e razionalizza gli organismi le competenze e i fondi operanti in materia di parita' e' pari opportunita' nel lavoro e riordina le procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del ministero del Lavoro, ferme restando le funzioni in materia della Presidenza del Consiglio.

Zedde

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