Asdi, Decolla il sussidio per gli ultra 55enni. Ecco come funziona

Giorgio Gori Giovedì, 03 Marzo 2016
L'assegno è finalizzato ad assistere i lavoratori con figli minori o con più di 55 anni che versano in condizioni economiche di bisogno. Sarà legato alla Naspi.
Debutta ufficialmente l'assegno di disoccupazione residuale, Asdi, previsto dal decreto legislativo 22/2015 in attuazione del Jobs Act. E' stata infatti pubblicata oggi dall'Inps la Circolare 47/2016 con la quale l'istituto regola le modalità di accesso all'Asdi dopo il recente decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 29 Ottobre 2015.

Confermate le regole per l'ammissione al beneficio già anticipate nei giorni scorsi da pensionioggi.it. Il sostegno spetterà, in particolare, ai lavoratori che hanno fruito della Naspi per la sua durata mas­sima a condizione di trovarsi ancora in uno stato di disoccupazione. Ma potranno fare domanda anche i lavoratori che hanno usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015 a seguito di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5 del decreto legislativo 148/2015 che ha prorogato di un anno l'autorizzazione di spesa per la misura. L'Inps precisa, inoltre, che per avere diritto all'assegno il richiedente non deve essere decaduto dalla NASpI prima del termine naturale di durata della stessa e che non è possibile riconoscere il beneficio a coloro che abbiano ottenuto la liquidazione anticipata della NASpI. Naturalmente non possono accedere all'Asdi i lavoratori che hanno perso il lavoro prima del 1° maggio 2015 e che, pertanto, sono ricaduti nella tutela dell’Aspi e Mini-ASpI.

Per il resto le condizioni sono abbastanza note in quanto già esposte nel decreto ministeriale. L'Asdi, in particolare, spetta a coloro che fanno parte di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore o ai lavoratori che abbiano almeno un'età pari ad almeno 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato». Inoltre è necessario versare in una condizione di bisogno economico determinata attraverso il possesso «di una attestazione Isee, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore a 5mila euro.

La misura. L'importo dell'Asdi è pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita purchè l'importo non superi il valore dell'assegno sociale: in sostanza, per il 2016, non si possono superare i 448,07 euro al mese. L'importo potrà essere però incrementato a seconda dei carichi di famiglia del beneficiario. Nello specifico c'è un incremento pari a un quinto dell'assegno sociale (89,7 euro) per il primo figlio a carico; di 116,6 euro per due figli a carico; di 140,8 euro per tre figli a carico e di 163,3 euro in caso di quattro o più figli a carico. Nella migliore delle ipotesi, quindi, l'Asdi potrà superare di poco i 600 euro al mese, cifra comunque abbastanza modesta, considerando le esigenze di famiglia. 

Da segnalare anche un argine al ribasso a garanzia dell'importo. L'ammontare dell'ASdi comprensivo degli incrementi per i carichi familiari non può essere inferiore all'ammontare del beneficio mensile retribuito mediante la Carta Acquisti sperimentale di cui al decreto interministeriale 10 gennaio 2013: ciò significa che l'ammontare dell'Asdi mensile non può scendere al di sotto dei 231 euro al mese (importo che sale a 281 euro, a 331 euro o a 404 euro al mese in presenza rispettivamente di tre, quattro o cinque membri nel nucleo familiare).

Durata. L'Asdi può durare sino ad massimo di 6 mesi. La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata però dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale. Pertanto, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.  Entrambi i periodi si calcolano a ritroso a partire dalla conclusione del periodo di completa percezione della indennità NASpI. 

Le condizioni. Come per la Nuova Aspi la corresponsione dell'Assegno è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Chi percepisce l'Asdi potrà comunque reimpiegarsi in attività di lavoro subordinato qualora ricavi un reddito annuale non superiore a €8.000 annui. Mentre negli altri casi si prevede o la sospensione del beneficio (che quindi potrà riprendere una volta cessato il rapporto lavorativo) oppure la riduzione dell'importo sulla base del reddito percepito. Al pari di quanto avviene in tema di Naspi. In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma il limite di reddito da non superare è pari a €4.800 annui. L'inizio di un'attività lavorativa dovrà essere comunicata all'Inps con le medesime modalità previste in tema di Naspi.

Domanda. Per accedere al sostegno l'interessato dovrà fare domanda telematica all'Inps a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorniLa domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale. Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.

Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l’1.5.2015 e la data di pubblicazione sul sito internet dell’Istituto della Circolare, per i quali sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dal 3 marzo 2016. Pertanto ci sarà tempo sino al 2 Aprile 2016 per presentare domanda. 

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Documenti: La Circolare Inps 47/2016

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