Assegni al Nucleo Familiare, sì al contributo anche se la famiglia si trova all'estero

redazione Domenica, 26 Aprile 2015
I lavoratori stranieri occupati in Italia hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, anche se i congiunti sono residenti all'estero.

Kamsin L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo i cui congiunti non siano residenti in Italia. Lo ha stabilito il tribunale di Brescia (ordinanza n. 4163/2014 emessa il 13 aprile e pubblicata sul sito inps dell'istituto), ordinando all'Inps ad erogare circa 24 mila euro di assegni arretrati a sei lavoratori titolari di permesso di soggiorno Ce di lungo periodo.

La Questione. Attualmente l'Inps riconosce l'Anf ai lavoratori cittadini italiani o comunitari con riferimento ai familiari ovunque residenti e a lavoratori extracomunitari con riferimento ai familiari residenti in Italia (salvo che si tratti di paesi con i quali siano vigenti specifiche convenzioni). Il tribunale ha indicato che questa normativa viola quanto disposto dall'art. 11 della direttiva 2003/109/Ce, a norma del quale «il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale. Gli stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e  protezione sociale alle prestazioni essenziali».

La direttiva è stata recepita con l'art. 7 del dlgs n. 3/2007 che ha sostituito l'art. 9 del dlgs 286/1998 (il Tu. immigrati), stabilendo (comma 12 lett. c) che il lungo soggiornante può «usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (...), salvo che sia diversamente disposto»; lo stato italiano non si è avvalso della facoltà di deroga, perché essa non può essere ravvisata nell'art. 2 della legge n. 153/1988 (che impone il requisito di residenza ai familiari dei cittadini stranieri), in quanto avrebbe dovuto operare una scelta espressa, successiva e non antecedente alla direttiva e al suo recepimento. Ne consegue, conclude il tribunale, la necessaria disapplicazione della norma dell'art. 2 della legge n. 153/1988 per contrasto con la direttiva 2003/109/Ce, nonché l'ulteriore necessità di disapplicare le determinazioni dell'Inps adottate e di accertare il diritto all'assegno per il nucleo familiare anche per i periodi in cui i familiari erano residenti all'estero.

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