Bonus Baby Sitter, Via libera alle domande per le lavoratrici autonome

Valerio Damiani Lunedì, 12 Dicembre 2016
Il contributo di 600 euro al mese sarà pagato dall'Inps a condizione che le lavoratrici rinuncino al congedo parentale di tre mesi.  
Via libera dell'Inps al bonus baby sitting per le lavoratrici autonome. L'istituto di previdenza ha pubblicato oggi la Circolare 216/2016 con la quale reca l'attuazione dell'art. 1, co. 283 della legge 208/2015 con la quale il legislatore ha recato l'estensione sperimentale per il solo anno 2016 del bonus per i servizi per l'infanzia in favore delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici sino ad oggi escluse dal beneficio, con l'obiettivo di agevolare la conciliazione vita lavoro anche per le autonome. Il Documento dell'Inps segue la pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale del 1° settembre 2016. 

Il bonus per i servizi di baby sitting, come noto, consente alle lavoratrici di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Anche per le autonome l’importo del contributo è di 600 euro al mese ma, a differenza delle lavoratrici dipendenti che hanno diritto fino ad un massimo di sei mesi, la durata per le autonome è dimezzata ad un massimo di tre mesi (per via della minore durata del congedo parentale) per un importo totale erogabile massimo di 1.800 euro. L'Inps ricorda che possono accedere al beneficio in questione le madri lavoratrici autonome o imprenditrici ed in particolare: 1) le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; 2) le artigiane ed esercenti attività commerciali; 3) le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 

La domanda di beneficio (voucher o contributo asilo nido) è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale a condizione che rinuncino ai mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse. L'Inps ricorda, pertanto, che per le predette categorie di lavoratrici, il diritto al congedo parentale è fruibile per un massimo tre mesi entro l’anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi (cfr circolare n. 46 del 17 marzo 2006). Il contributo può essere richiesto anche nel caso in cui la lavoratrice autonoma ha fruito in parte del congedo parentale (quindi se la lavoratrice ha già fruito di un mese di congedo parentale, la domanda di beneficio può essere presentata per gli altri due mesi a condizione che al momento della domanda di beneficio sussista la regolarità contributiva sopra specificata). Il contributo in questione è concesso in ragione del singolo figlio (e quindi anche per più figli).

Termini e condizioni per la presentazione delle istanze
Essendo il beneficio in questione valido per il 2016 (anche se recentemente è stato prorogato con la legge di bilancio per il 2017) possono presentare domanda di beneficio le madri lavoratrici autonome che, alla data di entrata in vigore del citato DM 1.9.2016, ossia dall’11 novembre 2016, e fino al 31.12.2016 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 283 della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n.208), si trovino nelle seguenti condizioni: a) sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità (tale periodo, nei casi di parto e di affidamento non preadottivo, coincide con i tre mesi dalla data di nascita o di ingresso in famiglia e nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale coincide con i cinque mesi dalla data di ingresso in famiglia; b) non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento).

Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di 3 mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che: a) il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento di presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale; b) alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia; c) la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l’unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare. 

Le modalità per la presentazione delle istanze
L'Inps indica, quindi, che la domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011) oppure tramite patronato. Le istruzioni per la presentazione della domanda di beneficio sono consultabili sul sito web istituzionale attraverso il seguente percorso: home>concorsi e gare> avvisi. Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. 

Nella domanda la madre lavoratrice deve: a) indicare a quale dei due benefici (voucher o contributo per la rete dei servizi per l'infanzia) intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore; b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. 

Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso. 

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Documenti: Il decreto 1° settembre 2016 del Ministero del Lavoro; Circolare Inps 48/2013; Circolare Inps 216/2016

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