Bonus bebè, Prorogati sino al 30 Agosto i termini per le domande "tempestive"

Vittorio Spinelli Giovedì, 13 Agosto 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Beneficiano della proroga tutti gli eventi avvenuti dal 25 novembre 2019 al 1° giugno 2020.
La regolarizzazione dell'ISEE dopo la presentazione della domanda di bonus bebè ha efficacia retroattiva. Nel senso che i genitori potranno ricevere l'integrazione della maggior quota del bonus bebè derivante dall'attestazione di un ISEE non superiore a 40mila euro sin dalla data di presentazione della domanda di bonus bebè. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio numero 3104/2020 pubblicato ieri dall'ente previdenziale.

Beneficio universale

I chiarimenti riguardano la fruizione del bonus bebè per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) avvenuti nel 2020 dopo le modifiche apportate dal legislatore che hanno reso universale il beneficio. Da quest'anno, infatti, il bonus può essere corrisposto (nella misura base di 80 o 96 euro al mese) anche alle famiglie sprovviste di ISEE (per mancanza della DSU, per ISEE scaduto e/o per errori omissioni nella presentazione della DSU) a differenza di quanto previsto nella precedente normativa. Il documento spiega, in particolare, cosa accade ove il genitore presenti o regolarizzi l'ISEE dopo la domanda di bonus bebè e all'esito della DSU sia attestato un ISEE non superiore alla soglia di 40mila euro da cui, pertanto, sorga il diritto ad una integrazione del beneficio (a 160 euro o a 120 euro al mese a seconda rispettivamente se l'ISEE risulti non superiore a 7.000 o a 40.000 euro).

Due le situazioni possibili: a) se la DSU non è stata presentata al momento della domanda del bonus bebè i genitori avranno diritto all'integrazione del bonus a partire dal mese di presentazione della DSU (quindi senza effetti retroattivi); b) se la DSU è stata presentata al momento della domanda di bonus bebè ma l'ISEE presenti omissioni e/o difformità il genitore può regolarizzare l'ISEE presentando una nuova DSU in sanatoria; in tal caso l'integrazione della misura del bonus retroagisce dalla data di corresponsione del bonus. Il genitore avrà quindi diritto all'integrazione del bonus sin dalla prima mensilità del beneficio. Resta inteso che se la DSU da cui derivi un ISEE difforme sia stata presentata dopo la domanda di bonus (quindi con ritardo) la retrodatazione dell'integrazione sarà riconosciuta solo a partire dal mese in cui è stata presentata la DSU originaria (e non dalla domanda di bonus).

Vecchi criteri

Resta fermo che, per le domande riferite agli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019, per i quali la prestazione è ancora in godimento anche nel 2020 per effetto della durata, rispettivamente, triennale e annuale del beneficio, continua ad applicarsi integralmente la normativa previgente che non consentiva l'erogazione del beneficio in assenza di DSU o in assenza di un ISEE valido o, comunque, ove l'ISEE risulti superiore a 25mila euro. Pertanto in questi casi il genitore dovrà presentare la DSU 2020 ai fini del rinnovo dell’ISEE per l’annualità 2020 da cui derivi un ISEE non superiore alla soglia di 25.000 euro. Il beneficio continua, inoltre, ad essere erogato in due fasce: 80/96 euro se l'ISEE non è superiore a 25mila euro; 160/192 euro al mese se l'ISEE non è superiore a 7.000 euro.

Da ciò consegue peraltro che: a) il beneficio continua a non poter essere erogato fintanto che l'utente non regolarizzi l'ISEE in caso di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE 2020; b) permane la decadenza della domanda in caso di superamento della soglia di legge di 25.000 euro, ed ove l’utente torni in possesso dei requisiti, salvo i casi di rettifica retroattiva dell’ISEE, è necessaria la presentazione di una nuova domanda.

Termini più lunghi per le domande

L'Inps spiega, infine, che il termine di 90 giorni decorrente dall'evento previsto per la presentazione della domanda di bonus bebè beneficia della sospensione straordinaria disposta dall'articolo 34 del DL 18/2020 (DL "Cura Italia") a causa dell'emergenza epidemiologica in corso. Ciò significa che tutte le domande di assegno riferite agli eventi verificatisi tra il 23 febbraio 2020 ed il 1° giugno 2020 si considerano tempestive se presentate entro 90 giorni a partire dal 2 giugno 2020, ossia entro il 30 agosto 2020. 

La medesima sospensione dei termini, spiega l'Inps, opera anche per gli eventi antecedenti al 23 febbraio 2020 (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), e cioè quelli avvenuti sin dal 25 novembre 2019 (ossia nei 90 giorni antecedenti alla data del 23 febbraio 2020). Anche per tali eventi il termine di 90 giorni si intende differito nel senso che le domande si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020. I genitori, pertanto, che presenteranno la domanda di bonus entro il 30 Agosto riceveranno l'accredito sin dalla data dell'evento. Resta da chiarire, a ben vedere, se il beneficio della sospensione si applica anche alla facoltà di retrodatare gli effetti della regolarizzazione della DSU sopra esposti.

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Documenti: Messaggio Inps 3104/2020

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