Cassa Integrazione, Come si calcola il "quinquennio mobile"

Davide Grasso Giovedì, 21 Dicembre 2017
Il Ministero del Lavoro ha dettato le regole per determinare la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale modificati con il Jobs Act.  
Il ministero del Lavoro ha fissato recentemente con la Circolare 17 dell'8 novembre 2017 le istruzioni per la determinazione del quinquennio e del biennio mobile entro il quale verificare la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e degli assegni ordinari erogati dai Fondi di Solidarietà Settoriali dopo la Riforma del Jobs Act. 

La questione

Come noto l'articolato introdotto dal Dlgs 148/2015 con il quale sono stati riformati gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto lavorativo ha reintrodotto la regola che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Tale regola subisce un'eccezione per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia ed affini per le quali la durata dell'integrazione salariale ordinaria e straordinaria non può superare i 30 mesi nell'arco del predetto quinquennio; e nel trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà nella quale la durata complessiva può raggiungere i 36 mesi nell'arco del predetto quinquennio. Inoltre l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile. 

La definizione di quinquennio mobile

Ebbene il Ministero del Lavoro precisa che il quinquennio mobile viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione (pari a cinque anni) nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi (o 30 mesi). Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo - anche in costanza di utilizzo del trattamento- ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto.

Nel caso in cui il trattamento richiesto è un trattamento CIGS, si considera l'ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione CIGS e, a ritroso, si valutano i cinque anni precedenti. Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Resta inteso che i periodi di solidarietà vengono computati secondo le modalità di cui all'art.22, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (secondo i quali la durata dell'intervento di integrazione salariale può raggiungere i 36 mesi nell'arco del quinquennio mobile). Il Ministero conferma, inoltre, che periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva dei trattamenti mentre quelli successivi vanno computati. Stesso criterio si applica con riferimento al biennio mobile per il conteggio della durata della CIGO relativa a più periodi non continuativi. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può, infatti,  superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. 

Un esempio. Viene richiesta la cigs per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, cioè per 24 mesi. Il quinquennio decorre dal 1° gennaio 2018 (andando cinque anni indietro dal 31 dicembre 2022): se risulta che l'azienda non ha richiesto trattamenti, potrà essere autorizzata. Il 1° gennaio 2023 la stessa azienda fa nuova richiesta di cigs. Il quinquennio decorre dal 1° gennaio 2019: poiché risulta che l'azienda ha già richiesto 24 mesi di cigs non potrà essere autorizzata.

Altro esempio. Viene richiesta una cigo di 52 settimane dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. La stessa azienda chiede poi una cigo di 52 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ed una ulteriore settimana di cigo dal 1° gennaio 2024. Tale ultima prestazione può essere concessa perchè nei cinque anni a ritroso dal termine di tale ultima settimana risultano 23 mesi e 3 settimane già fruite e, pertanto, cumulando la settimana aggiuntiva si giunge a 24 mesi. Anche il parametro del biennio mobile appare rispettato dato che nei due anni antecedenti (dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2024) non risultano superate le 52 settimane. 

Fondi di solidarieta'

Le predette istruzioni, ricorda la Circolare del ministero del Lavoro, valgono anche con riferimento alla definizione della durata dell'assegno ordinario di solidarietà erogato dai fondi di solidarietà settoriale. 

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Documenti: Circolare Ministero del Lavoro 17/2017

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