Cassa Integrazione, Ecco la mappa delle tutele stabilite dal DL Rilancio

Vittorio Spinelli Sabato, 11 Luglio 2020
L'Inps recepisce l'impianto normativo delle integrazioni salariali con causale covid-19 dopo l'ampio intervento normativo contenuto nel DL "Rilancio".
Via libera all'estensione delle integrazioni salariali con causale covid-19 dopo le modifiche introdotte dal Dl "Rilancio". Ai lavoratori dipendenti di imprese la cui attività sia stata sospesa o ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus sarà riconosciuto sino ad un massimo di 18 settimane di integrazione salariale (CIGO, Assegno ordinario o CIGD) in deroga alla normativa tradizionale. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 84/2020 pubblicata ieri dall'ente previdenziale ad illustrazione della novella legislativa apportata agli articoli 19 a 21 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, dal decreto-legge n. 34/2020 e in relazione alle successive disposizioni in deroga introdotte dal decreto-legge n. 52/2020.

CIGO sino a 18 settimane

I chiarimenti dell'Inps riguardano in particolare i trattamenti ordinari (CIGO e ASO). Ebbene a seguito dell'entrata in vigore del DL 34/2020 viene stabilito l'aumento di 5 settimane della durata massima della cassa integrazione ordinaria dell'assegno ordinario con causale COVID-19 dalle precedenti 9 a 14 settimane fruibili per periodi temporali compresi tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020 a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. L'Inps spiega, a tal riguardo, che le cinque settimane aggiuntive devono essere necessariamente fruite entro il 31 agosto 2020 ma non serve che siano consecutive a quelle originariamente autorizzate.

Ulteriori quattro settimane di integrazione salariale vengono, infine, riconosciute per i periodi temporali compresi tra 1° settembre ed il 31 ottobre 2020 fruibili, in via straordinaria, anche per il periodo antecedente al 1° settembre a condizione, in tal caso, che siano state interamente fruite le quattordici settimane precedentemente concesse. Il limite massimo complessivo è di 18 settimane. Per le aziende della cd. zona rossa l'intervento di integrazione salariale è rafforzato da ulteriori 13 settimane che portano le settimane autorizzabili a 27 (14+13). In questo caso, spiega l'Inps le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 27 settimane (13 settimane + 14 settimane), per una durata massima complessiva di 31 settimane (13 settimane + 14 settimane + 4 settimane).

I predetti incrementi della durata delle settimane di integrazione salariale autorizzabili riguardano anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS: possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO per una durata massima di 14 settimane + altre 4 per un totale di 18 settimane complessive (31 per le zone Rosse).

Istruttoria Semplificata

Restano confermate le semplificazioni già introdotte con il DL 18/2020: non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS). Inoltre, non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili nè viene valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

Termini di presentazione

Con il Dl 34/2020 e Dl 52/2020 il legislatore ha imposto precisi termini di decadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle integrazioni salariali da covid-19. Se originariamente il termine era individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa attualmente il termine è stato fissato alla fine del mese successivo. In considerazione della presenza di un periodo di transizione l'Inps spiega che: a) se la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa ha avuto inizio tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 il termine di decadenza è fissato al 15 luglio 2020; b) se la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa ha avuto inizio tra il 1° maggio ed il 31 maggio 2020, il termine di decadenza è fissato al 17 luglio 2020; se la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa ha avuto inizio dal 1° giugno in poi, il termine di decadenza è fissato alla fine del mese successivo (es. 31 luglio per gli eventi di giugno; 31 agosto per gli eventi di luglio e così via). 

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento. 

Anticipo del 40%

Nei casi in cui il datore di lavoro chieda il pagamento diretto della prestazione all'INPS (CIGO, ASO ma anche CIGD) è possibile formulare la richiesta che l'Inps eroghi anche l'anticipo del 40% delle ore autorizzate. La domanda di anticipo va presentata entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e se si riferisce a periodi di sospensione o riduzione iniziati prima del 18 giugno 2020 va (andava) prodotta entro il 3 luglio 2020.

Periodi Extra

L'Inps spiega che le imprese che abbiano interamente esaurito il periodo di 18 settimane riconoscibili con la decretazione d'emergenza possono eventualmente fare ricorso alle integrazioni salariali "tradizionali" attivando, ad esempio, la causale della mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse (anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica). Chiaramente, in tal caso, si applicherà la normativa tradizionale in materia di integrazioni salariali con la conseguenza che l'azienda tornerà ad essere soggetto al pagamento del contributo addizionale e agli altri vincoli (es. anzianità aziendale eccetera).

ANF sugli assegni ordinari

Con il DL 34/2020 è stata prevista la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare sull'assegno ordinario (ma esclusivamente quello corrisposto con causale COVID). A tal fine l'Inps precisa che la prestazione spetta sia con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015 sia dal FIS, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

CISOA

Il DL 34/2020 è intervenuto anche sulla Cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA) stabilendo una specifica prestazione "COVID" in deroga alla normativa generale di cui alla legge 457/1972 (prima escluso). Si prevede, nello specifico, la concessione di un trattamento massimo di 90 giorni, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e con scadenza entro il 31 dicembre 2020 a condizione che il lavoratore risulti alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 25 marzo 2020. Potranno accedere al trattamento anche i lavoratori che abbiano superato i limiti di fruizione pari a 90 giornate o non abbiano maturato il requisito di anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento. I termini per la presentazione dell'istanza sono i medesimi sopra delineati. L'intervento di CISOA è, comunque, alternativo alla richiesta della cassa integrazione in deroga per la medesima causale covid-19.

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Documenti: Circolare Inps 84/2020

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