Cassa Integrazione, Ecco quando può essere concessa la Cigo

Davide Grasso Giovedì, 19 Maggio 2016
Il Ministero approva il Decreto che fornisce indicazioni relativamente all'esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO.
Ok del Ministero del Lavoro al decreto che disciplina i criteri per l'esame delle domande di Cigo, in attua­zione dell'art. 16, comma 2, del dlgs n. 148/2015. Si tratta del decreto ministeriale numero 95442/2016, in cor­so di pubblicazione in Gazzetta, con il quale si integrano, rispettano alla vecchia normativa, le varie causali che consentono il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria come riformata dal Jobs Act.

A partire dal 1 ° gennaio di quest'anno, la Cigo è concessa dalla sede dell'lnps territorialmente competente per le seguenti causali: a) situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili a impresa o dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. In secondo luogo, precisa i significati di transitorietà, tem­poraneità e non imputabilità, aspetti che devono caratteriz­zare le causali d'intervento.

Il decreto, quindi, individua le fattispecie concrete che integrano le due predette causali, precisandone le ragioni di sospensione o di riduzione attività lavorativa: a) mancanza di lavoro o di commesse (significativa ridu­zione di ordini e commesse); b) crisi di mercato (andamen­to mercato o settore merceolo­gico cui appartiene l'impresa); e) fine cantiere o fine lavoro (brevi periodi di sospensione dell'attività tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a tre mesi); d) fine fase lavorativa (so­spensione attività di lavora­tori specializzati in attesa di reimpiego); e) perizia di variante e sup­pletiva al progetto (situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non derivante da necessità di variare/ampliare il progetto originario per esigen­ze del committente); f) mancanza di materie pri­me o componenti (deve trattar­si di materie e componenti che sono necessari alla produzione e la carenza non deve essere imputabile all'impresa); g) eventi meteo; h) sciopero di un reparto o di altra impresa (sciopero e pic­chettaggio di maestranze non sospese all'interno della stes­sa impresa oppure sciopero di altre imprese produttivamente collegate); i) incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica; j) impraticabilità locali anche per ordine di pubblica autorità (eventi improvvisi e di rilievo, quali terremoti e alluvioni); k) sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pub­blica autorità; i) guasti ai macchinari (cau­sati da evento improvviso e non prevedibile); m) manutenzione straordinaria dei macchinari (revisione e sostituzione di impianti con carattere di urgenze ed ecce­zionalità).

Per ogni cau­sale l'impre­sa dovrà produrre idonea documentazione per accertare la ragione della sospensione/ riduzione dell'attività e «di­mostrare» di poter continuare ad operare sul mercato. Tale relazione è obbligatoria e va allegata alla domanda di Cigo sotto forma di autocertificazio­ne resa ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445/2000. Da segnalare, infine, che la Cigo può essere concessa nelle unità produttive dove sia già in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di contrat­to di solidarietà, a patto che si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superio­re a tre mesi ( eccetto nell'ipote­si di eventi oggettivamente non evitabili). 

I contributi di finanziamento Si ricorda che con il Jobs Act sono stati riformulati i contributi di finanziamento della cassa inte­grazione ordinaria e straordinaria prevedendo una generale riduzione dell'aliquota ordinaria e una rimodulazione del contributo addizionale, secondo logiche e criteri diversi dal passato. L'obiettivo è di far pagare di piu' le imprese che ricorrono a questo strumento e meno alle imprese che non ne fanno ricorso (il cd. meccanismo bonus-malus). 

In particolare si prevede che l'applicazione del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non sia più commisurato all'organico dell'impresa - quindi sulla base di un criterio dimensionale - ma connesso all'effettivo utilizzo del trattamento. Il contributo addizionale quindi sarà crescente in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. La misura del contributo, che viene unificato e vale sia per la Cigo che per la Cigs è pari a: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite appena indicato e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b in un quinquennio mobile. 

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Documenti: Il decreto del Ministero del Lavoro

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