Cassa Integrazione in Deroga, Salgono i contributi per le imprese

Davide Grasso Venerdì, 05 Febbraio 2016
Dovrà essere versato un contributo di almeno il 9% della retribuzione per le ore perse. L'indennità può essere concessa per tutti i tipi di rapporto di lavoro relativi agli apprendisti.
 La Cassa integrazione in deroga spetta anche agli apprendisti non professionalizzanti, poiché prevale quanto previsto dal decreto n. 83473/2014, rispetto alle novità del dlgs 148/2015 (Jobs act), operativo da settembre dello scorso anno. Lo precisa il ministero del lavoro, con la circolare n. 4/2016, chiarendo che le normative sono da considerare complementari. Infatti, spiega la nota ministeriale, le due discipline non si sovrappongono, in quanto gli ammortizzatori sociali in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente (dlgs 148/2015), per fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne sarebbero privi.  

In particolare la disciplina in deroga, recata dal Dm 83473/2014 prevale su quella ordinaria del decreto legislativo 148/2015 e, pertanto, per l'accesso alla cassa integrazione in deroga è richiesta un'anzianità di dodici mesi dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda. Anche per gli apprendisti, inoltre, è la disciplina in deroga ad avere la meglio su quella generale: ne sono destinatari gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante alle condizioni e ipotesi indicate nella tavola sottostante. Il Ministero ricorda, tuttavia, che gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante ovvero, pur assunti con contratto professionalizzante, anche nei casi diversi da quelli indicati, possono accedere alla cig in deroga.

Nella stessa circolare, il ministero del lavoro precisa che la legge di Stabilità 2016 ha rifinanziato, per l'anno in corso, con 250 milioni di euro, gli ammortizzatori in deroga, precisando però che la cassa integrazione può essere concessa o prorogata solo per tre mesi nell'arco di un anno e che la mobilità in deroga non può essere concessa ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento, ne abbiano già beneficiato per almeno tre anni, anche non continuativi. Per tutti gli altri, la durata della mobilità è di quattro mesi, non prorogabili, fatti salvi i lavoratori residenti nel Mezzogiorno, ai quali viene prolungata di altri due mesi. 

Da settembre 2015, le imprese devono pagare il contributo addizionale che può oscillare tra il 9 e 15 per cento anche per la cassa integrazione in deroga e per il conguaglio o richiesta di rimborso all'Inps. Nello specifico si tratta: del 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non lavorate, rispetto ai periodi di Cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti nell'arco di un anno (52 settimane) in un quinquennio; del 12 per cento, oltre le 52 settimane fino a 104 e del 15 per cento oltre tale limite.   

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Documenti: La Circolare numero 2 del 4 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro

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