Il beneficio riconosciuto a questi lavoratori è un'indennità d'importo pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria. L'attribuzione del beneficio è disposta dal ministero del lavoro, sulla base di specifici accordi ministeriali, per periodi massimo di 12 mesi. L'indennità può essere richiesta per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinata da crisi aziendale, fatta esclusione, dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività dell'azienda o di un ramo di essa.
In considerazione della specialità della normativa, il Ministero precisa che, in presenza di un accordo siglato nell'anno 2016 - con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento - è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga.
Si ricorda che le imprese che fanno domanda della prestazione devono versare il nuovo contributo addizionale introdotto con la riforma Jobs Ad (alt. 5 dlgs n. 148/2015) pari a: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate nei periodi di cigs (uno o più) fino al massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite delle 52 e fino a 104 settimane nel quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite delle 52 settimane nel quinquennio mobile.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento, infine, si applica la nuova disciplina della contribuzione figurativa introdotto con la riforma Jobs Act (art. 6 dlgs n. 148/2015). Pertanto, i periodi di sospensione dell'orario di lavoro ammessi all'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione (anticipata e di vecchiaia), mediante l'accredito di contributi figurativi calcolati sulla base della retribuzione globale cui è riferita la cigs.
Documenti: Circolare numero 15/2016