Cassa Integrazione, Sì al trattamento in caso di cessione dell'attività

Davide Grasso Mercoledì, 27 Luglio 2016
Anche nelle procedure concorsuali ove sussista un piano di risanamento per la cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, l'azienda può essere ammessa al trattamento di CIGS.
Il Ministero del Lavoro apre alla cassa integrazione guadagni straordinaria per quei lavoratori la cui azienda, sottoposta a fallimento o a procedure concorsuali, presenti un piano di risanamento volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori e non alla cessazione dell'attività produttiva dell'azienda. Lo precisa il Dicastero di Via Veneto con la Circolare 24/2016 pubblicata oggi. La novità giunge dopo le modifiche della legge 92/2012 e del decreto legislativo 148/2015 che, come noto, a decorrere dal 1 ° gennaio 2016, hanno fatto venir meno la possibilità di autorizzare il trattamento CIGS nei casi di crisi aziendale  (ex articolo 21, lettera b) del Dlgs 148/2015) il cui esito si risolva con la cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa. 

Ebbene il Ministero del Lavoro precisa che la causale di crisi aziendale di cui alla predetta lettera b) può comunque essere integrata ove la procedura concorsuale sia finalizzata, invece che alla cessazione dell'attività, alla cessione dell'attività al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito. Di conseguenza, in suddetta ipotesi, il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere concesso ai lavoratori dipendenti. Ciò in quanto il piano di risanamento mira alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell’attività svolta pur se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l’intervento di CIGS. 

Secondo il Ministero affinchè sia possibile dimostrare che il piano di risanamento sia volto a salvaguardare i livelli occupazionali è necessario che: 1) il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività; 2) nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104 - ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi; 3) il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore, il Ministero del Lavoro indica che è ravvisabile la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l’intervento dell’integrazione salariale.

Qualora, pertanto, sussistendo le predette condizioni, l’ impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale , ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori , la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Quanto al concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato prevede , ai sensi dell’articolo 186 - bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l’ impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto , appunto, alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare del Ministero del Lavoro 24/2016

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati