Cassa Integrazione, Stop al Tetto per le aree coinvolte dal Sisma

Bruno Franzoni Martedì, 20 Dicembre 2016
La Direzione Ammortizzatori Sociali del Dicastero di Via Veneto illustra le novità contenute nella legge 229/2016 di conversione del decreto legge sul sisma dello scorso 24 Agosto 2016. 
Durata più lunga per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza al terremoto del 24 agosto. Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 38/2016 illustrando le novità del decreto legge 189/2016 (in vigore dal 19 ottobre), converti­to dalla legge n. 229/2016, pub­blicata sulla G.U n. 294/2016, ed entrata in vigore il 18 di­cembre: gli interventi concessi in conseguenza del sisma non rilevano ai fini del raggiungimento del tetto di durata massima di 24 mesi (30 mesi a imprese edi­li e lapidei). In ogni caso, il limite opera per unità produttiva ed è calcola­to nel quinquennio mobile. Peraltro, aggiunge il ministero, fino a fine anno le domande di cigs non pagano l'imposta di bollo.

Semplificati anche gli adempimenti per i datori di lavoro: coloro che presentino istanza di cassintegrazione (cigo o cigs), nonché istanza di assegno ordinario e assegno di solidarietà a carico dei fon­di di solidarietà bilaterali, in conseguenza del sisma, sono dispensati dal dover osservare il procedimento d'informazio­ne e consultazione sindacale, dal dover rispettare i termini per la presentazione delle do­mande stesse fissati, rispettivamente, in 15 giorni per la cigo, sette giorni per la cigs, 30 giorni per l'assegno ordinario e sette giorni per l'assegno di solidarietà e dal dover rispet­tare il termine di 30 giorni en­tro cui dare avvio della ridu­zione dell'attività lavorativa nel caso sempre dell'assegno di solidarietà.

Alla misura è abbinata l'esen­zione dal pagamento del con­tributo addizionale a favore delle imprese operanti nei territori interessati dal sisma e che utilizzino la cigs. L'esen­zione opera limitatamente al periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Le aziende  che fanno ricorso alla cassa straordinaria, pertanto, non dovranno pagare il contributo aggiuntivo del 9% della retribuzione che sareb­be spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di cigo e cigs fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; del 12% oltre il limite di 52 fino a 104 settimane sempre nel quinquennio mobile; del 15% oltre le 104 settimane nel quinquennio mobile. Le misure interessano 62 comuni insistenti nei territori delle regio­ni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 come indicati nell'allegato 1 del decreto legge n. 186/2016 che è allegato alla circolare ministeriale. 

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Documenti: La Circolare numero 38 del Ministero del Lavoro

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