La questione
Come noto nell'ambito dei decreti attuativi del Jobs Act, l'articolo 22 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, nel delineare la durata massima di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, in relazione alle diverse causali, ha previsto che per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. L'articolo 44, comma 3, del medesimo decreto legislativo n . 148 del 2015, tuttavia, ha stabilito che tale disposizione non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in questione, stabilendo un periodo transitorio. Dato che il Dlgs 148/2015 è entrato in vigore il 24 settembre 2015 il termine dei 24 mesi giunge a scadenza il prossimo 24 settembre e, pertanto, è da tale data che troverà applicazione la nuova disciplina.
Il criterio di calcolo
Il documento ministeriale precisa, peraltro, che ai fini della verifica delle ore lavorabili nell'unità produttiva occorrerà riferirsi, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale, al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Dall'analisi di tali dati indicati dall'azienda è possibile enucleare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l'organico dell'unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell'istanza, su cui calcolare il limite dell'80 per cento delle ore di sospensione autorizzabili. Poiché il numero di ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall'azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente , distinti per orario contrattuale, costituisce il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili. La ratio della disposizione che consente di fissare il dato del limite delle ore autorizzabili, al di là di possibili modifiche dell'organico aziendale nel corso del programma, è quella di consentire, stabilito il plafond di ore autorizzabili, una programmazione delle sospensioni che non risenta delle variazioni dell'organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale.
La domanda
Ai fini dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale oltre alla domanda, dovrà essere dichiarato l'impegno dell'azienda al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili che, come detto, non può eccedere l'80 per cento delle ore contrattualmente lavorabili con riferimento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati nell'unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell'istanza. L'INPS verifica, poi, il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente operate. Con riferimento al termine temporale il Ministero informa che la novella trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.
Documenti: La Circolare del Ministero del Lavoro numero 16 del 28 Agosto 2017