Cig in deroga, da quest'anno più difficile l'accesso

Domenica, 14 Settembre 2014
La Circolare del Ministero del Lavoro conferma la stretta sulle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Restano esclusi i liberi professionisti.

Kamsin Sulla Cassa in deroga arriva la stretta. Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 83473/2014 il ministero del lavoro ha precisato, con la Circolare 19/2014 dello scorso 11 Settembre, che gli accordi per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga stipulati dopo il 4 Agosto 2014 dovranno riguardare lavoratori con almeno 8 mesi di anzianità lavorativa per quest'anno e 12 dal 2015.

La Circolare conferma che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga possa essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile. Rientrano nell'ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Il piccolo imprenditore, infatti, è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti. Restano esclusi quindi i dipendenti degli studi professionali.

Il disco verde al trattamento sarà possibile solo verso i lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione. Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.  In altri termini l'impresa che chiude i battenti anche parzialmente non potrà ottenere la Cig in deroga per i propri dipendenti.

Per ogni unità produttiva riferita a imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cig e dei fondi di solidarietà, la Cassa integrazione in deroga potrà essere conseguita al massimo per 11 mesi nel 2014, che scendono a 5 nel 2015. Per le aziende che, invece, possono contare sulla Cig, ovvero sui fondi di solidarietà, si potrà prevedere una proroga del trattamento della Cig in corso ma solo per situazioni eccezionali, a salvaguardia dei livelli occupazionali e sempre che sia prevista una ripresa dell'attività lavorativa.

Mobilità in deroga - Per quanto riguarda la mobilità in deroga, la Circolare ricorda che può essere concessa solo se i lavoratori (con anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato) non hanno diritto ad altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro (quale l'Aspi). La durata massima della mobilità in deroga per i lavoratori che già ne beneficiano da almeno 3 anni, anche non continuativi, è di 5 mesi solo per il 2014 (8 mesi per le zone del mezzogiorno).

Per coloro che hanno beneficiato della mobilità in deroga per meno di 3 anni, la durata massima è stabilita in 7 mesi per il 2014 (10 mesi nel mezzogiorno), ridotta a 6 mesi (8 mesi nel mezzogiorno) per gli anni 2015 e 2016. Per questi ultimi soggetti è prevista, poi, una durata massima complessiva che oscilla tra i 3 anni e 4 mesi e i 3 anni e 8 mesi. Anche per la mobilità in deroga, i datori di lavoro devono essere imprenditori.

Riforma Cig in deroga, studi professionali esclusi dal beneficio

Decreto Cig in Deroga, il testo del Dm 83473/2014Zedde

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