Cig in deroga, ecco il nuovo identikit dal 2014

Venerdì, 19 Settembre 2014
Le Regioni potranno stabilire regole proprie sino al 31 Dicembre 2014. I criteri per la concessione dell'ammortizzatore sociale si fanno piu' stringenti in vista del definitivo superamento dal 2017.

Kamsin Il decreto Sblocca Italia (articolo 40 del decreto legge 133/2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 212 il 12 settembre scorso), dispone un rifinanziamento di 728 milioni degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014: un rifinanziamento che porta la dotazione complessiva di risorse disponibili a circa un miliardo e 720 milioni, 320 in più rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014. Secondo quanto si apprende dal Dicastero di Via Veneto la copertura sarà assicurata liberando risorse da interventi non decollati, facendo ricorso alle risorse ministeriali per la formazione continua e, in misura limitata, alle risorse da destinare ai fondi inter-professionali.

Le risorse saranno utilizzate per finanziare la nuova disciplina introdotta dal decreto interministeriale 83473 che dallo scorso 4 agosto ha mutato i criteri di ordine generale a cui le Regioni devono attenersi per la concessione della cassa integrazione. C'è tuttavia un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2014, durante il quale le Regioni stesse possono darsi regole, in deroga a quelle stabilite dal decreto (nei limiti però di un plafond del 5% delle risorse a disposizione della Regione e di 70 milioni sul territorio nazionale). Dal 2015 le Regioni dovranno attenersi alla regole del decreto. Regole che sono piu' stringenti in vista del definitivo superamento - dal 2017 - della cassa integrazione in deroga.

Le nuove regole -  La normativa dispone prima di tutto che possono richiedere il trattamento di Cigd solo le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, con l'esclusione quindi dei datori di lavoro non imprenditori, in particolare i professionisti.

I lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Per i trattamenti concessi nel 2014 la durata del trattamento non potrà superare gli 11 mesi in un anno; la durata si restringe a 5 mesi in un anno se il trattamento viene concesso dal 2015. L'importo del trattamento è stabilito nella misura dell'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra te zero e il limite dell'orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali). Il periodo è accreditato figurativamente a fini pensionistici.

Infine, per la richiesta, il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Zedde

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