Collocamento Disabili, Come si computano i lavoratori stagionali agricoli

Bruno Franzoni Giovedì, 08 Marzo 2018
L'ispettorato nazionale del lavoro definisce le regole per il computo degli stagionali agricoli nella determinazione dei criteri di calcolo in materia di assunzioni obbligatorie dei disabili. Il lavoratore stagionale conta solo se presta almeno 181 giorni effettivi di lavoro l'anno.
Il lavoratore agricolo stagionale deve essere considerato nell'organico aziendale ai fini della determinazione del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili ai sensi della legge 68/99 solo se presta almeno 181 giorni di lavoro nell'anno. Lo stabilisce l'ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 43/2018, fissando un criterio unico per il computo degli stagionali agricoli.

La questione è stata sollevata dalle unioni provinciali agricoltori aderenti a Confagricoltura, le quali hanno segnalato a livello territoriale un comportamento degli uffici dell'ispettorato non omogeneo, circa l'interpretazione delle norme sul collocamento dei disabili nelle imprese del settore agricolo. Nello specifico, le divergenze riguardano il criterio di computo dei lavoratori stagionali nel calcolo dell'organico aziendale su cui viene tarato l'obbligo di assunzione dei disabili ai sensi della legge 68/99. In linea di principio, i lavoratori stagionali sono computati nell'organico aziendale se e quando il loro rapporto di lavoro superi i sei mesi di durata.

Nelle attività di carattere stagionale del settore agricolo, però, per il computo di tali lavoratori, non va preso come riferimento l'arco temporale complessivo del rapporto di lavoro per verificare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma si tiene conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell'anno solare, anche se in maniera non continuative. Questo è quanto prevede il dpr n. 333/2000 e così ha spiegato pure il ministero del lavoro (circolare n. 4/2000). Tuttavia, le fonti indicate non definiscono quale sia l’esatto numero delle giornate effettivamente lavorate corrispondenti al periodo semestrale sopraindicato. In materia, pertanto, non sussiste al momento alcuno specifico chiarimento ministeriale né sono intervenuti pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità in grado di chiarire tale aspetto.

Dunque, al fine di uniformare l’orientamento degli Organi di vigilanza, l’Ispettorato, nelle more di eventuali pronunciamenti interpretativi ministeriali o giurisprudenziali, ritiene che il predetto limite semestrale per gli operai agricoli, possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue. Tale orientamento trova giustificazione, sia in disposizioni di carattere normativo che regolamentare, dalle quali si evince che il criterio di distinzione fra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato in agricoltura è rappresentato proprio dal superamento o meno di tale limite quantitativo.

In proposito va ricordato l’articolo 23 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, che individua in 180 giornate di lavoro l’anno il discrimen fra rapporti a termine e a tempo indeterminato, ma anche l’articolo 8 della legge n. 457/72, che in materia di cassaintegrazione salari considera lavoratori a tempo indeterminato "quelli che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda".

Quota disabili

Dal 1° gennaio 2018 con l'entrata in vigore delle modifiche contenute originariamente nel Jobs Act i datori di lavoro (privati e pubblici) sono tenuti all'assunzione di un lavoratore disabile se hanno un organico compreso tra i 15 e i 35 dipendenti (anche a prescindere dall'aver effettuato o meno nuove assunzioni); le imprese dimensionate al di sopra dei 35 dipendenti devono assumere due lavoratori complessivi, mentre per quelle superiori a 50 dipendenti la quota di riserva è pari al sette per cento dei lavoratori occupati. L'indicato obbligo scatta anche per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, seppur con la precisazione che la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

Le aziende che non si mettono in regola con il rispetto della quota di riserva incorreranno nelle nuove sanzioni previste dall'articolo 15, co. 4 e 4-bis della legge 68/1999. A seguito del Jobs Act, infatti, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte il contributo esonerativo (ovvero 153,2 €) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. 

 

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