Lavoro, Come funzionano gli sgravi contributivi per cooperative ed aziende che assumono detenuti

Nicola Colapinto Lunedì, 18 Febbraio 2019
I chiarimenti in un documento Inps dopo le modifiche apportate dal Dm 148/2014. Sbloccate le domande per la fruizione dell'incentivo in via retroattiva per gli anni 2013-2018 a partire dal 15 Febbraio 2019.
Regole in chiaro per la fruizione degli sgravi contribuivi per i datori di lavoro che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari. Le precisa l'Inps nella Circolare numero 27/2019 pubblicata l'altro giorno a seguito di un'attività di collaborazione con il Ministero dei Grazia e Giustizia per la soluzione delle questioni interpretative legate all'adozione del DM 148/2014 con il quale è stata rivista la misura dell'incentivo.

L'identikit dello sgravio

La questione riguarda gli sgravi contributivi fruibili dalle cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché delle aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate ai sensi delle leggi 193/2000 e 381/1981. Le disposizioni da ultimo richiamate hanno, infatti, introdotto al fine di promuovere l’attività lavorativa da parte dei detenuti, una riduzione dell’aliquota contributiva in favore dei datori di lavoro nella misura stabilita ogni due anni con apposito decreto ministeriale. Nello specifico il citato DM 148/2014 ha fissato - a partire dal 6 novembre 2014 - lo sgravio in misura pari al 95 per cento dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. Prima dell'adozione del DM 148/2018 la misura dell'incentivo era pari all'80% dei contributi totali.

Originariamente lo sgravio era fruibile anche durante i sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo. A tale ultimo riguardo occorre segnalare che l’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, ha ampliato - con riferimento alle cessazioni dello stato detentivo intervenute a partire dal 20 agosto 2013 - la durata del beneficio ai diciotto mesi susseguenti alla cessazione dello stato detentivo, nell'ipotesi in cui l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno oppure a ventiquattro mesi per quei detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

Spettanza dell'Incentivo

Fatte queste premesse l'Inps ricorda il predetto prolungamento della durata del beneficio trova applicazione solo in riferimento ai rapporti incentivati in cui le cessazioni dello stato detentivo siano intervenute a partire dal 20 agosto 2013. In tali casi la riduzione contributiva spetterà nella misura dell’80 per cento dei contributi totali fino al 5.11.2014, cioè sino al giorno antecedente all'entrata in vigore del DM 148/2014, e in misura pari al 95% per il periodo successivo. Nelle ipotesi di cessazioni dello stato detentivo verificatesi prima del 20 agosto 2013, invece, l'incentivo continuerà ad essere erogato solo per ulteriori sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo e nella misura dell'80%.

Perimetro di applicazione

Non è mutato invero il perimetro di applicazione dello sgravio. Il beneficio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato escluso il lavoro domestico. Può essere incentivato anche il rapporto di lavoro intermittente e la somministrazione. L'incentivo opera nell’ipotesi di assunzione dei detenuti e internati negli istituti penitenziari; ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.

I datori di lavoro gli ammessi alla fruizione del beneficio sono: le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991); le aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193/2000). A tal riguardo va ricordato che solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell’istituto penitenziario.

Fruizione del beneficio

Il documento Inps precisa, infine, che con riferimento agli anni 2013-2018 per accedere al beneficio il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all'Istituto il modulo di istanza on-line “DETI-arr”, all’interno dell’applicazione DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sul sito internet Inps a partire dal 15 Febbraio 2019. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN) > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Per conseguire il beneficio nell'anno 2019 e successivi i datori di lavoro dovranno, invece, presentare ogni anno apposita istanza all’Inps, utilizzando il modulo di istanza on-line “DETI”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, reperibile al medesimo percorso indicato in precedenza.

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Documenti: Circolare Inps 27/2019

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