Congedi Parentali, Sei mesi anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Davide Grasso Mercoledì, 23 Marzo 2016
Ma secondo il Presidente della Commissione Lavoro del Senato sarebbe più utile creare una Cassa Previdenziale Autogestita dedicata a tutte le professioni non ordinistiche.
Giudizio complessivamente positivo della Commissione Lavoro di Palazzo Madama al testo del disegno di legge sul lavoro autonomo approvato dal Cdm lo scorso 28 Gennaio. Il provvedimento, nella relazione illustrativa formulata dal Presidente della Commissione Maurizio Sacconi, dà "una risposta ad alcune discriminazioni tra lavoro dipendente e lavoro autonomo che ormai non hanno più ragione di esistere". In particolare per quanto riguarda la tutela della malattia e della maternità/paternità. 

Sulla maternità, come noto, il ddl sopprime, ai fini del trattamento di maternità spettante (pari all'80 per cento del reddito di riferimento) per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, il requisito dell'effettiva astensione dall’attività lavorativa. 

Termini ampliati anche per la fruizione del congedo parentale per le lavoratrici autonome. In merito, la normativa vigente riconosce un trattamento economico per congedo parentale (pari al 30 per cento della retribuzione), limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (ovvero, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia). La nuova norma proposta dal Governo dispone l'elevamento del periodo massimo da tre a sei mesi e l'ampliamento del periodo di riferimento dal primo ai primi tre anni di vita del bambino.  

Cambiano anche le disposizioni per la tutela della gravidanza, malattia e infortunio. In particolare si stabilisce che il rapporto di lavoro dei collaboratori che prestano la loro attività in via continuativa non potrà estinguersi in caso di gravidanza, malattia e infortunio, ma rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare. Inoltre in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi viene parimenti sospeso per l'intera durata della malattia e dell'infortunio e fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi assicurativi maturati durante il periodo di sospensione, usufruendo di una rateizzazione del pagamento.

La Commissione Lavoro chiede, in particolare, di chiarire se la sospensione dal versamento dei contributi riguardi anche la contribuzione relativa alle forme di previdenza obbligatorie gestite da persone giuridiche di diritto privato (quali sono molte forme inerenti a liberi professionisti).  

Da segnalare, infine, l'equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, una misura che avrà l'effetto di incrementare l'importo medio indennizzabile di malattia nei confronti dei malati oncologici. L'indennità di malattia nella gestione è, infatti, attualmente riconosciuta per ogni giornata di degenza solo presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere. 

Nella relazione illustrativa Sacconi ricorda precisa come sarebbe più coerente l'ipotesi di costruire una Cassa Previdenziale autogestita, dedicata a tutte le professioni non ordinistiche che potrebbero trasferirvi l'attuale versamento contributivo alla contabilità separata dell'Inps, stabilizzandolo definitivamente nella dimensione che è già stata opportunamente confermata rispetto al percorso incrementale disegnato. "Ne deriverebbe una più robusta e flessibile protezione previdenziale nonché la possibilità di condividere con le altre Casse un percorso volto a creare, anche con modalità associate, prestazioni sociali integrative in materia di previdenza, sanità , long term care , con una specifica attenzione alle malattie oncologiche e ingravescenti, nonché prestazioni primarie come l'indennità di maternità , i congedi parentali, le forme di sostegno alla attività professionale".

"Si tratterebbe in questa sede - conclude Sacconi - non solo di regolare la nuova Cassa, valutandone innanzitutto la sostenibilità , ma di abilitare tutto il sistema a queste prestazioni utilizzando anche i maggiori risparmi nella gestione corrente e i maggiori rendimenti nella gestione degli investimenti asseverati dagli organi di controllo". 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati