Congedo COVID-19, Come si presenta la domanda su base oraria

Alessandra Adone Mercoledì, 12 Agosto 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione numero 77/2020 del Decreto Rilancio. Per i lavoratori dipendenti i congedi diventano fruibili anche su base oraria a partire dal 19 luglio 2020.
Via libera alla possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo COVID-19 anche in modalità oraria. Lo rende noto l'Inps con il messaggio numero 3105/2020 pubblicato ieri dall'ente di previdenza a seguito della novella legislativa apportata dalla legge 77/2020 di conversione al DL "Rilancio" (DL 34/2020) in vigore dallo scorso 19 Luglio. 

Congedo COVID-19

In conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, a partire dal 5 marzo i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore privato con figli sino a 12 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 15 giorni indennizzati al 50% della retribuzione di riferimento. Stessa possibilità è prevista in favore dei genitori, anche affidatari, con figli sino a 12 anni lavoratori: a) iscritti in via esclusiva alla gestione separata con riconoscimento di un'indennità giornaliera del 50% di 1/365 del reddito utilizzato nel calcolo dell'indennità di maternità; b) autonomi iscritti all'Inps con riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge; c) lavoratori dipendenti del settore pubblico. Il congedo spetta a prescindere dall'età in presenza di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali. A seguito dell'entrata in vigore del DL 34/2020 la durata del congedo è salita da 15 a 30 giorni per tutte le categorie di lavoratori sopra descritti e dal 19 luglio 2020, con la legge di conversione numero 77/2020 la fruizione è stata resa possibile sino al 31 agosto.

La disposizione da ultimo richiamata ha introdotto anche la possibilità di fruire del congedo ad ore invece che a giorni. Resta inteso che il congedo può essere fruito da entrambi i genitori in via alternativa nei limiti del periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura dei figli a condizione che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa (cassa integrazione ad esempio) o disoccupato o non lavoratore.

La domanda su base oraria

Anche per il congedo COVID-19 in modalità oraria, come per il congedo COVID-19 a giornata intera, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale compreso tra il 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge 77/2020) e il 31 agosto 2020. La domanda di congedo COVID-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”. Si ricorda che la procedura telematica sul sito INPS è dedicata esclusivamente ai dipendenti del settore privato (i dipendenti pubblici continuano a presentare le istanze direttamente alla propria amministrazione di competenza).

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore, pertanto, il genitore è tenuto a dichiarare: 1) il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria; 2) il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria

L'Inps spiega che per ogni mese solare occorre presentare apposita domanda; quindi se si vuole fruire del congedo parentale orario in due mesi, esempio nel mese di luglio e nel mese di agosto, è necessario presentare una domanda per luglio ed una per agosto. Considerato, infine, che l’indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Pertanto anche se si tratta di una richiesta di congedo su base oraria bisognerà indicare in domanda il numero delle giornate equivalenti al numero di ore che si intende fruire. 

Ad esempio, il genitore intende fruire di ore del congedo nelle seguenti 4 giornate: 20, 22, 24 e 28 luglio 2020, per un totale di 2 giorni di congedo parentale. Nella domanda vanno indicati n. 2 giorni di congedo parentale; non va invece indicato il numero delle giornate di calendario, nell'esempio 4 giornate, in cui si verifica l'assenza oraria. Il periodo temporale da indicare è dal 20 al 28 luglio 2020, la domanda è unica in quanto il periodo ricade interamente nello stesso mese solare. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Messaggio Inps 3105/2020

 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati