Congedo COVID-19, Raddoppiano i giorni anche per autonomi e dipendenti pubblici

Valerio Damiani Giovedì, 09 Luglio 2020
A distanza di oltre un mese dall'approvazione del DL Rilancio l'Inps specifica le categorie beneficiarie del congedo. I 30 giorni saranno fruibili sino al 31 luglio 2020 in alternativa alla richiesta del bonus baby-sitting.
Cresce la durata del congedo covid-19 per i genitori lavoratori con figli sino a 12 anni. I genitori potranno, infatti, assentarsi dal lavoro per accudire i figli per un massimo di 30 giorni fruibili dal 5 marzo al 31 luglio 2020 (ma a breve la durata sarà estesa sino al 31 agosto 2020 ). Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare numero 81/2020 pubblicata l'altro giorno dall'ente di previdenza ad illustrazione della novella legislativa apportata dagli articoli 72 e 73 del DL 34/2020 (Dl "Rilancio").

Congedo COVID-19

Dallo scorso 5 marzo i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore privato con figli sino a 12 anni hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un periodo massimo di 15 giorni con il riconoscimento di un indennizzo economico pari al 50% della retribuzione di riferimento con relativa contribuzione figurativa. Stesso congedo è previsto in favore dei genitori, anche affidatari, con figli sino a 12 anni  lavoratori: a) iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps con riconoscimento di un'indennità giornaliera del 50% di 1/365 del reddito utilizzato nel calcolo dell'indennità di maternità; b) autonomi iscritti all'Inps con riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge; c) lavoratori dipendenti del settore pubblico. Il Congedo spetta a prescindere dall'età in presenza di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali.

A seguito dell'entrata in vigore del DL 34/2020 l'Inps spiega che la durata del congedo  sale da 15 a 30 giorni per tutte le categorie di lavoratori sopra descritti (anche per autonomi, collaboratori e dipendenti pubblici) e la fruizione, prima possibile fino al 3 maggio 2020, è possibile al 31 luglio 2020 (arriverà al 31 agosto 2020 a seguito di un emendamento già approvato in sede di conversione in legge del DL 34/2020). Resta confermato, inoltre, che il congedo può essere fruito da entrambi i genitori purchè in via alternativa nei limiti del periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio sempre a patto che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa (cassa integrazione ad esempio) o disoccupato o non lavoratore.

Domande

Le domande si possono presentare telematicamente tramite il sito Inps attraverso la normale procedura per l'inoltro della domanda di congedo parentale ordinario. All'interno della procedura all'utente verrà richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale. Si rammenta che la procedura Inps vale esclusivamente per i lavoratori del settore privato. Per i dipendenti pubblici, invece, la domanda di congedo va presentata alla propria amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Stop alla conversione d'ufficio

L'Inps spiega che la conversione d'ufficio dei periodi di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale in congedo covid-19 interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato e quelle presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS (per questi ultimi lavoratori le domande presentate prima del 17 marzo, infatti, non possono essere convertite in Congedi Covid-19). Dal 29 marzo 2020 è stata, infatti, resa disponibile la specifica procedura di presentazione telematica che consente ai genitori di scegliere tra il congedo Covid-19 e quello ordinario e, pertanto, non trova più applicazione il principio della conversione d'ufficio.

Tuttavia, chi avesse presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) potrà presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

Alternatività Bonus Baby Sitting

Il documento conferma, inoltre, che il congedo Covid-19 resta alternativo con il bonus baby-sitting (1.200/2.000€ a seconda dei casi) anch'esso fruibile sino al 31 luglio 2020. L'alternatività non è, tuttavia, assoluta: se i genitori hanno speso non più di 600€ (o 1.000 euro nell'ipotesi in cui il bonus spetti in misura maggiorata) in servizi di baby sitting possono chiedere il congedo covid-19 per 15 giorni. L'importo del bonus non speso non può essere però convertito in ulteriori giorni di congedo (in tal caso, cioè, i genitori non potranno fare altro che consumare l'importo di 600/1000€ tramite servizi di baby sitting).

Permessi Mensili

L'Inps conferma, infine, che il DL 34/2020 ha concesso ulteriori 12 giorni di permessi mensili, frazionabili anche in ore, per assistere i disabili ai sensi dell'articolo 33, co. 2 della legge 104/1992 per i mesi di maggio e giugno (per un totale, pertanto, di 18 giorni mensili). I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

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Documenti: Circolare Inps 81/2020

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