Congedo Covid, Ecco le nuove regole dal 14 ottobre 2020

Bernardo Diaz Martedì, 24 Novembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo le novelle introdotte dalla legge di conversione del dl Agosto e il dl Ristori. Congedo retribuito al 50% anche se il contagio è avvenuto al di fuori del plesso scolastico.
L'Inps estende il congedo COVID-19 a favore dei lavoratori dipendenti anche se il contagio da coronavirus del figlio minore di 14 anni sia avvenuto al di fuori del plesso scolastico, ovvero nelle palestre, piscine, centri sportivi o nelle strutture dove frequenta lezioni di musica o di lingua. Tale congedo sarà fruibile dal 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 104/2020 (Dl "Agosto"). Pari congedo potrà essere fruito dai genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza decisa da qualunque istituzione (regioni, governo o amministrazioni scolastiche) ma, in tal caso, soltanto a partire dal 29 ottobre, data di entrata in vigore del dl n. 137/2020 (Dl "Ristori"). Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare n. 132/2020 pubblicata la scorsa settimana.

Congedi covid dal 9 settembre

I chiarimenti riguardano le modalità applicative del congedo covid-19 retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti in questa seconda fase di gestione dell'emergenza sanitaria. Originariamente il congedo spettava ai soli lavoratori dipendenti con figli minori di anni 14 conviventi posti in quarantena dalla ASL per contagio avvenuto nel plesso scolastico, in alternativa al lavoro agile, per periodi intercorrenti tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020. Sul punto l'Inps aveva emanato la Circolare n. 116/2020. La misura è stata successivamente modificata una prima volta dalla legge di conversione n. 126/2020 del dl. n. 104/2020 (Dl "Agosto") a partire dal 14 ottobre 2020 e una seconda volta dall'articolo 22 del dl n. 137/2020 (Dl "Ristori") a partire dal 29 ottobre 2020.

Le disposizioni da ultimo richiamate hanno esteso dal 14 ottobre 2020 (al 31 dicembre 2020) il diritto del genitore alla fruizione del lavoro agile (ma non del congedo) in presenza di contagio avvenuto al di fuori del plesso scolastico e cioè nelle palestre, piscine, centri sportivi o nelle strutture dove frequenta lezioni di musica o di lingua. E dal 29 Ottobre 2020 (al 31 dicembre 2020) anche del congedo (in alternativa al lavoro agile) in caso di sospensione dell'attività didattica sempre per figli conviventi di età non superiore a 14 anni. Ai genitori di figli con età compresa  tra 14 e 16 anni, in luogo del congedo covid-19, è riconosciuta l'aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Contagio al di fuori del plesso scolastico

Ebbene l'Inps con la Circolare n. 132/2020 interpreta l'articolo 21-bis, co. 3 del dl n. 104/2020 nel senso di riconoscere la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Questo congedo sarà fruibile esclusivamente per periodi temporali decorrenti dal 14 ottobre 2020 (se la quarantena è stata disposta prima di tale data, il congedo sarà fruibile solo a partire dal 14 ottobre 2020) a condizione che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Stop lezioni

Come accennato viene introdotta la possibilità, sempre ai lavoratori dipendenti, di fruire del congedo Covid anche per lo stop attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. L'Inps spiega che per poter fruire del congedo è sufficiente che la sospensione dell'attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle strutture scolastiche e che tale congedo è fruibile dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020, cioè dal 29 ottobre 2020 (se la sospensione è stata disposta prima di tale data, il congedo sarà fruibile solo a partire dal 29 ottobre 2020).

Alternatività delle misure

In tutti i casi il congedo è incompatibile con: a) il contemporaneo svolgimento - da parte dell’altro genitore - di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza; b) la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza; c) il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.

E'  però prevista la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza da parte dell’altro genitore che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo dei predetti congedi.

Domande

L'Inps spiega, infine, che è stato aggiornato l'applicativo per l'inoltro della domanda di congedo per quarantena scolastica anche per contagi avvenuti fuori dal plesso scolastico; la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale web, il contact center integrato oppure un patronato. Saranno fornite, invece, ulteriori indicazioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente (dal 29 ottobre 2020).

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Documenti: Circolare Inps 132/2020

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