Contributi, L'Artigiano di Fatto non è sempre iscrivibile presso la gestione artigiani

Vittorio Spinelli Venerdì, 16 Marzo 2018
L'Inps detta le nuove istruzioni sull'inquadramento previdenziale dopo un parere del ministero. I soci di srl non possono essere iscritti d'ufficio alla gestione artigiani dell'Inps, in assenza dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane della società. 
L'artigiano di fatto non è sempre iscrivibile d'ufficio presso la gestione artigiani dell'Inps. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 1138/2018 a seguito di alcuni chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro all'indomani della pubblicazione della novella contenuta nell’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, con la quale il legislatore ha regolato la questione degli imprenditori artigiani "di fatto" cioè che non sono in possesso dei relativi requisiti per l'iscrizione presso la gestione speciale degli artigiani dell'Inps. 

La disposizione da ultimo richiamata ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA. L'iscrivibilità d'ufficio nella gestione artigiani sussiste anche con riferimento a quei soggetti privi dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, i quali, pertanto, saranno tenuti ad adempiere agli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività presso la gestione artigiani (cd. artigiani di fatto). La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo. Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge. La decorrenza dell'iscrizione in questi casi va indietro fino alla data d'inizio attività nei limiti della prescrizione quinquennale. 

I limiti

L'Inps spiega tuttavia che in alcuni casi l'iscrizione è da escludere a differenza di quanto indicato in un primo tempo nella Circolare 80/2012. Uno di questi è quello relativo a ditte o società che svolgono attività artigiana per le quali è necessaria la presenza di un responsabile tecnico, con i requisiti tecnico-professionali di legge (ad esempio, aziende d'installazione impianti o attività di parrucchiere). Per alcune attività è previsto che «l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali» (legge n. 443/1985, legge quadro artigianato, i cui contenuti sono ripetuti nelle varie leggi regionali sull'artigianato). Ne consegue, precisa l'Inps, che le imprese in cui tali requisiti siano posseduti da un soggetto esterno, non sono considerate artigiane; pertanto, i titolari/soci non possono essere iscritti nella gestione artigiani. Si tratta di un caso in cui, qualora il titolare l'avesse richiesta, l'iscrizione all'albo artigiani non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti. Per tale motivo, conclude l'Inps, non è possibile procedere a posteriori all'iscrizione alla gestione artigiani.

Un altro caso riguarda i soci di Snc non iscritti presso l'Albo delle Imprese Artigiane. Per la legge n. 443/1985 è artigiana l'impresa «costituita ed esercitata in forma di società ( ) a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo». Pertanto, spiega l'Inps, nel caso di una snc che esercita attività astrattamente compresa nel settore artigiano, ma non iscritta all'albo perché solo la minoranza dei soci vi presta l'opera, non è possibile l'iscrizione dei soci all'Inps quali «artigiani di fatto».

Infine un terzo caso rigurarda le Srl pluripersonali. La legge n. 443/1985 riconosce una mera facoltà, e non un obbligo, in capo alle Srl pluripersonali d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Pertanto, precisa l'Inps, in assenza dell'iscrizione della srl all'Albo su domanda della società, resta esclusa l'iscrizione d'ufficio alla gestione artigiani dei soci di srl pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.

L'Inps precisa, infine, che l'istruttoria relativa al contenzioso amministrativo e giudiziario sarà effettuata in considerazione delle nuove precisazioni. Le Strutture territoriali, effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno dato luogo ad iscrizioni non conformi, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti su richiamati.

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Documenti: Messaggio inps 1138/2018

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