Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni: inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale Inps o recandosi in una delle sue sedi. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l'indirizzo email o PEC. Nell'ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca. Il Ministero ha messo a punto un video tutorial per agevolare i cittadini l'adempimento.
In alternativa il lavoratore dovrà rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro. Si tratta di una novità importante in quanto le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla nuova disciplina saranno inefficaci e, pertanto, il rapporto di lavoro resterà, almeno dal punto di vista giuridico, pienamente attivo. Resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno. Il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
La nuova procedura non coinvolge i lavoratori della pubblica amministrazione, il lavoro marittimo, i rapporti dei lavoratori in prova, le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza o durante i primi tre anni di vita del bambino. In quest'ultimo caso le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del lavoro. Niente procedura online anche per il lavoro domestico e nei casi in cui il recesso avviene all'interno delle cd. sedi protette di cui all'articolo 26, comma 7 del dlgs 151/2015.