Disabili, Anche il Convivente ha diritto ai permessi della legge 104

Paolo Piva Mercoledì, 15 Marzo 2017
Nota Inps sull'estensione del diritto alla fruizione dei permessi mensili al convivente di fatto dopo la sentenza della Consulta dello scorso anno.  
Anche il convivente ha diritto ai permessi retribuiti dal lavoro per assistere il compagno portatore di handicap. Lo stabilisce l'Inps nella Circolare 38/2017 pubblicata l'altro giorno dall'Istituto di previdenza dopo la pronuncia della Corte costituzionale (Sentenza 213 del 23 settembre 2016). Nella medesima circolare l'Inps precisa anche le innovazioni prodotte dalla legge sulle unioni civili (legge 76/2016) che ha equiparato al coniuge la parte dell'unione civile.

Convivente di Fatto
Come noto la Consulta nella citata sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado, sulla base delle seguenti argomentazioni. La ratio dell’istituto del permesso mensile retribuito è in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità di tutela della salute psico-fisica della persona con disabilità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost. Il convivente, pertanto, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui all’art 3, comma 3, della legge 104/92 per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado. 

Ebbene, in ossequio alla pronuncia del Giudice delle Leggi, l'Inps precisa che per la qualificazione di “convivente” dovrà farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76 del 2016 in base ai quali «per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile». Per l’accertamento della stabile convivenza deve, inoltre, farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica prodotta ai sensi dell’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento anagrafico di cui al DPR 30 maggio 1989, n.223 (una dichiarazione che attesti cioè la coabitazione e la dimora abituale nello stesso comune).

La convivenza di fatto, ricorda il documento, prescinde dal genere e, pertanto, il convivente a cui attribuire i permessi può essere sia dello stesso sesso che di sesso diverso rispetto al disabile assistito. L'agevolazione, conclude l'Inps, non può essere invece estesa al congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 che, di conseguenza, continua a rimanere preclusa al convivente di fatto. 

Unioni civili
Regolamentazione diversa invece per le coppie dello stesso sesso che hanno contratto l'unione civile ai sensi della recente legge 76/2016. In tal caso la parte dell'unione civile, lavoratore dipendente, essendo equiparata al coniuge in rapporto tradizionale di matrimonio ha diritto alla fruizione sia dei permessi mensili di cui all'articolo 33, co. 3 della legge 104/1992 sia del congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 ove presti assistenza all’altra parte. Il documento diffuso stabilisce, tuttavia, che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità, dal momento che l’art. 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n.76 del 2016.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire dei permessi ex lege 104/92 e del congedo straordinario unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità. L'istituto, quindi, riepiloga alla luce del suddetto assunto l'ordine di priorità nella concessione del congedo straordinario tenendo conto che l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione dei benefici in parola.  

Presentazione della Domanda
L'Istituto ricorda, infine, che nelle more delle implementazioni procedurali, gli uniti civilmente - al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario- e i conviventi di fatto -al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92- possono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea. A tale fine sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione modulistica, i seguenti modelli appositamente aggiornati: a) SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità); b) SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità). 

La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello). Nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016. 

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Documenti: La Circolare Inps 38/2017 

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