Disoccupazione, Slitta a Maggio il debutto dell'assegno di ricollocazione

Vittorio Spinelli Giovedì, 19 Aprile 2018
I chiarimenti nel documento dell'Anpal che mette a regime da maggio l'assegno di ricollocazione per i disoccupati dopo il periodo di sperimentazione.  Da a mille a 5mila euro se il disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso.
Il debutto dell'assegno di ricollocazione slitta di un mese. L'Anpal ha, infatti, pubblicato sul sito istituzionale la delibera del 10 Aprile 2018 che sostituisce quella del 14 febbraio 2018 la cui principale novità è lo spostamento del crono programma riguardante il debutto dell'assegno di ricollocazione per i disoccupati. La misura di politica attiva doveva partire lo scorso 3 Aprile ma l'Anpal comunica che il debutto avverrà solo a partire da maggio ed il sistema entrerà a pieno regime però solo entro la fine del mese di ottobre al termine della definizione di un sistema di rating dei soggetti erogatori, condiviso con le Regioni e Province autonome. 

Destinatari

L'assegno, come noto, è un voucher graduato in funzione del proprio profilo di occupabilità erogato dall'Anpal su domanda del lavoratore e che, una volta ottenuto, deve essere speso per attivare il servizio di ricollocamento da parte delle agenzie per il collocamento al lavoro entro due mesi dalla sua concessione pena la decadenza dallo stato di disoccupazione.

A seguito delle novità normative intervenute nel 2017 l'Anpal comunica che possono chiedere lo strumento tre categorie di soggetti: 1) i disoccupati titolari di Naspi da più di quattro mesi; 2) i beneficiari del reddito di inclusione; 3)  i lavoratori con accordi di ricollocazione stipulati in esito ad accordi di gestione delle eccedenze occupazionali tra imprese e sindacati di cui all’articolo 24- bis del decreto legislativo n. 148/2015. Per queste ultime due categorie occorrerà comunque attendere la pubblicazione di un decreto del ministero del lavoro.

La struttura

La novità consiste nel fatto che le agenzie in questione vengono remunerate (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata; il voucher, in altri termini, viene pagato solo a seguito dell'effettivo ricollocamento del lavoratore, a risultato ottenuto e non per l'attività comunque svolta genericamente a sostegno del soggetto. L'assegno avrà una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno e il suo importo non costituisce reddito imponibile nè ai fini Irpef nè ai fini previdenziali per il lavoratore che lo richiede.  Una volta conseguito il voucher il lavoratore potrà scegliere liberamente l'ente pubblico o privato che si occuperà del proprio collocamento al lavoro tra le agenzie accreditate presso l'Anpal. Il voucher è pienamente compatibile con la Naspi: il beneficiario, pertanto, continuerà a percepire il sussidio contro la disoccupazione. 

I servizi di ricollocazione

Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede: 1) l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno; 2) un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa; 3) l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare una offerta di lavoro congrua; 4) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività proposte nell’ambito del servizio, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell’attuazione dei meccanismi di condizionalità di cui all’articolo 21, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015; 5) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

L'importo

Il valore riscuotibile dall'Agenzia varia da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).  In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell’orario normale di lavoro. In tale ipotesi, l’importo da riconoscere sarà pari all’ammontare dell’assegno di ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.

I termini

La delibera Anpal fissa anche i termini per il riconoscimento dell'ammontare dell'assegno: il corrispettivo sarà riconosciuto in unica soluzione al momento della stipula del contratto a termine e in caso di contratto a tempo indeterminato in due rate semestrali di pari importo la prima erogata al momento della stipula. In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata) l'Anpal provvederà al recupero, anche mediante compensazione, dell'intero importo o di solo una parte dello stesso (dal 50% al 75%).

E' prevista la possibilità che all'Agenzia di collocamento venga riconosciuto un importo maggiore di quello liquidato al momento della stipula in caso di proroga o trasformazione del contratto senza soluzione di continuità. Tale importo è pari alla differenza con quanto già eventualmente percepito per il precedente contratto. Confermata anche la remunerazione dell'Agenzia anche per i casi di insuccesso alla ricollocazione (Fee4Services): 106,5 euro fisse per ciascun lavoratore preso in carico corrispondenti a tre ore di lavoro intensivo. Il numero massimo di ore riconoscibili a titolo di Fee4Services è pari a sei volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dell'Agenzia.

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