Durc, Certificati validi sino al 29 ottobre 2020

Bernardo Diaz Lunedì, 03 Agosto 2020
Lo rende noto l'Inps a seguito della conversione definitiva in legge del DL Rilancio. La proroga non riguarda però i Durc richiesti per lo svolgimento dei lavori o servizi previsti nel decreto legge sulle semplificazioni.
Prorogata sino al 29 Ottobre 2020 la validità dei Durc con scadenza ricompresa tra il 31 gennaio ed il 31 Luglio 2020. Quelli, invece, necessari ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto legge sulle semplificazioni con scadenza successiva al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del DL semplificazioni (DL 76/2020), non godranno di alcuna proroga. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio numero 2998/2020 pubblicato l'altro giorno dall'ente di previdenza a seguito della conversione definitiva del DL "Rilancio" con legge numero 77/2020.

La questione

Originariamente l'articolo 103 del DL 18/2020 (Decreto Legge "Cura Italia") ha prorogato la validità al 15 giugno 2020 degli atti, permessi e certificati con scadenza compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile. Tra questi documenti rientra anche il documento unico di regolarità contributiva, Durc. Pertanto le aziende in possesso di Durc con scadenza nel predetto periodo, sono automaticamente ritenute in regola fino al 15 giugno (in via ordinaria, invece, il Durc ha validità 120 giorni dalla richiesta). Successivamente, la legge n. 27/2020 (conversione del dl n. 18/2020) ha sostituito la norma prevedendo che «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (...)». Il successivo decreto Rilancio n. 34/2020 ha tuttavia precisato, all'articolo 81, co. 1, che dalla proroga sono esclusi i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, i quali pertanto conservano validità sino al 15 giugno 2020».

La legge di conversione numero 77/2020 di conversione del DL 34/2020 in vigore dallo scorso 19 luglio 2020 ha abrogato il citato articolo 81, co. 1 del DL 34/2020 ripristinando, in sostanza, la norma secondo la quale i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, cioè sino al 29 ottobre 2020 considerato che lo stato di emergenza scade il 31 luglio 2020 (da chiarire gli effetti sui DURC dell'ulteriore recente proroga dello stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020 contenuta nel DL 83/2020).

DURC esclusi dalla proroga

Il documento spiega, infine, che il comma 10 dell'articolo 8 del DL 76/2020 contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” prevede che la predetta proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal DL 76/2020. In sostanza i documenti di regolarità contributiva, collegati a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, ovvero ad appalti, affidamenti diretti o procedure di gara con scadenza dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto n. 76), non godranno della proroga al 29 ottobre 2020.

Si tratta cioè: 1) dei lavori collegati alla straordinaria necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;

2) di quelli collegati alla straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, adottando misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Temporalmente l'efficacia delle disposizioni contenute nel DL 76/2020 si riferisce alle procedure pendenti, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla 17.7.2020 oppure, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi - alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini e in ogni caso alle procedure, disciplinate dal medesimo decreto legislativo, avviate a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino alla data del 31 luglio 2021.

Pertanto le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, dovranno necessariamente effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità (dm 30 gennaio 2015 e dm 23 febbraio 2016). Il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis sino al 29 Ottobre 2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.

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Documenti: Messaggio Inps 2998/2020

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