Esodati, ok al fondo di solidarietà per il trasporto pubblico

Giovedì, 05 Marzo 2015

E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto numero 86985 del 9 Gennaio 2015 con il quale viene istituito presso l'inps il fondo di solidarietà di settore per il personale delle aziende di trasporto pubblico. Kamsin Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita'.

Le prestazioni. Il Fondo provvede all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. 

L'assegno straordinario. Il fondo eroga le prestazioni integrative dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) nonchè gli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

Si ricorda che la misura degli assegni straordinari e' determinata dagli accordi stipulati tra le parti firmatarie dell'accordo dell'8 luglio 2013, con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata.

La fruizione dell'assegno straordinario non e' cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario e' fatto obbligo, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l'intero periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

La contribuzione previdenziale correlata e' versata dal Fondo all'Istituto previdenziale per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al comma 1, lettera c), ove ai fini della maturazione della pensione difetti il requisito dell'anzianita' contributiva.

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