Fondo Credito, Criteri più generosi per la concessione dei trattamenti ordinari

Valerio Damiani Martedì, 03 Aprile 2018
A partire dalle domande presentate dal 17 Ottobre 2017 le prestazioni ordinarie saranno concesse tenendo conto della contribuzione complessivamente versata dal gruppo di cui l'azienda faccia parte. 
Criteri più generosi per la concessione dei trattamenti ordinari garantiti dal Fondo di solidarietà del credito. A partire dalle domande prodotte dal 17 Ottobre 2017 le prestazioni in parola potranno essere concesse tenendo conto non più dei contributi versati dalla singola azienda (tetto aziendale) ma della contribuzione complessivamente versata dal gruppo societario di cui l'azienda istante faccia parte (cd. tetto di gruppo). Lo precisa l'Inps con la Circolare numero 58/2018 con la quale l'istituto illustra i riflessi sulle prestazioni erogate dal Fondo Settoriale del credito a seguito del nuovo accordo sindacale dello scorso anno.

Com'è noto lo scorso 17 Ottobre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro numero 99789 del 26 luglio 2017 contenente le modifiche al decreto numero 83486 del 2014 relativo al fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. L'integrazione segue la stipula dell'accordo sindacale del 20 marzo 2017 nel quale la parte sindacale e quella datoriale hanno mutato la ripartizione degli oneri di finanziamento dei trattamenti ordinari erogati dal Fondo quali i programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale e l'assegno ordinario a favore dei lavoratori del settore interessati da una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

A seguito di tale accordo il Fondo di solidarietà sosterrà i costi di tali trattamenti, infatti, non solo nei limiti dell'ammontare dei contributi ordinari dovuti della singola azienda interessata nei processi di esodo e di riqualificazione, ma anche del complesso delle società del gruppo di cui l'azienda appartiene nello stesso periodo riferimento. Resta fermo che nei casi in cui la misura del trattamento ordinario risulti superiore ai limiti appena individuati, la differenza di erogazione resterà a carico del datore di lavoro esodante.

Le novità

Ebbene a partire dalle domande presentate dal 17 Ottobre 2017 nei casi di erogazione di programmi formativi di riqualificazione professionale l'intervento finanziato dal Fondo Settoriale sarà determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle societa' del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni gia' deliberate; nei casi di ricorso all'assegno ordinario di solidarietà a favore dei lavoratori coinvolti in una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ovvero nei casi di ricorso congiunto dell'assegno ordinario con i programmi formativi l'intervento sarà determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle societa' del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni gia' deliberate.

Le domande

L'Inps spiega che le domande di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo dovranno essere trasmesse in modalità telematica. Nella domanda l’azienda istante deve indicare l’esatta denominazione del gruppo societario di appartenenza, avendo altresì cura di allegare alla stessa una specifica dichiarazione di responsabilità in ordine sia alla composizione dello stesso sia alle aziende oggetto di operazioni societarie. I dati che l’azienda deve comunicare nella dichiarazione di responsabilità summenzionata devono riferirsi esclusivamente ad aziende inquadrate nel settore del credito e appartenenti al gruppo, a nulla rilevando, in tal senso, i dati di aziende che, pur appartenendo al gruppo societario, operano in settori diversi da quello del credito. Qualora l’azienda dichiari di non appartenere a un gruppo societario, la misura dell’intervento verrà determinata in proporzione all’ammontare della contribuzione dovuta dalla singola azienda e non dal gruppo, al netto degli oneri di gestione e delle prestazioni ordinarie già deliberate.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 58/2018

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati