Come noto il Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo che ha lo scopo di erogare prestazioni a sostegno del reddito ai lavoratori del settore, tra cui figura anche l'assegno ordinario che viene erogato in caso di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa per le medesime causali previste dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria in misura pari all’integrazione salariale.
Con la delibera citata, il Comitato amministratore, al fine di contenere fenomeni di “tiraggio” e garantire un più razionale utilizzo delle disponibilità finanziarie del fondo, ha previsto che le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi. L'Inps rammenta che tali domande, in presenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalle disposizioni vigenti, saranno accolte, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.I. n. 82761/2014, nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative sia a programmi formativi sia ad assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.
Documenti: Messaggio inps 3097/2017