Indennità di Maternità e Adozioni, Le regole per le iscritte alla gestione separata

Valerio Damiani Sabato, 21 Aprile 2018
L'Inps detta le modalità per erogare le prestazioni alle lavoratrici (cinque mesi) e ai lavoratori (tre mesi) della gestione separata.
Si amplia l'indennità di maternità e paternità per adozioni e affidamenti preadottivi per gli iscritti presso la gestione separata. Lo comunica l'Inps con la circolare numero 66/2018 in cui l'istituto illustra la novella apportata dal Dm 24 Febbraio 2016 che ha riformato il previgente Dm 4 Aprile 2002 sulla disciplina sulle prestazioni di maternità/paternità a favore degli iscritti alla gestione separata.

La riforma, in vigore dal 20 aprile 2016, ha esteso sia la possibilità di chiedere l'indennità di maternità anche per i minori con più di sei anni al momento dell'adozione o dell'affidamento nazionale sia  - per quelle internazionali - la possibilità ottenere l'indennità dall'ingresso del minore in Italia e non più dall'ingresso in famiglia, con possibilità di fruire del periodo anche prima dell'ingresso in Italia nei casi di permanenza all'estero finalizzati all'incontro con il minore e agli adempimenti di adozione.

Adozioni nazionali

A partire dagli ingressi in famiglia avvenuti dal 20 Aprile 2016 la lavoratrice iscritta alla Gestione separata, in presenza dei requisiti previsti dalla legge (cioè a condizione che nei 12 mesi antecedenti all’inizio del periodo indennizzabile sia in possesso di tre mesi di contributi, versati o dovuti, con aliquota maggiorata per via dell’iscrizione esclusiva alla Gestione stessa) ha diritto all’indennità di maternità per i cinque mesi decorrenti dalla data di ingresso del minore in famiglia anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni di età.  Prima della riforma l’indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo era riconosciuta a condizione che il minore, all’atto dell’adozione e dell’affidamento, non avesse superato i 6 anni di età.  A seguito della riforma il predetto limite di età del minore è stato eliminato. 

Il trattamento economico, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, spetta per l’intero periodo, anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunga la maggiore età.

Adozioni Internazionali

Dalla medesima data nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo pari a cinque mesi e un giorno, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento. L’indennità è corrisposta per l’intera durata del periodo di maternità anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore raggiunga la maggiore età durante il periodo indennizzabile. Inoltre, ricorda l'Inps, il periodo indennizzabile (pari a cinque mesi e un giorno) per adozione/affidamento preadottivo internazionale decorre dall’ingresso in Italia (non più in famiglia come prevedeva il previgente DM 4 Aprile 2002) del minore. A tal fine la data di ingresso del minore in Italia risulta dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, L. 184/1983). Tale giorno di ingresso in Italia del minore si aggiunge al periodo indennizzabile di maternità, pari quindi complessivamente a cinque mesi e un giorno. 

Il periodo indennizzabile può essere fruito, anche parzialmente, per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore. L’indennità, anche per i periodi di permanenza all’estero, è in ogni caso erogabile dopo l’ingresso in Italia del minore autorizzato dalla CAI, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti. I periodi di maternità non utilizzati antecedentemente all’ingresso del minore in Italia possono essere fruiti, anche in modo frazionato, entro i cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’ingresso medesimo. Tuttavia il requisito contributivo e l’importo dell’indennità rimane lo stesso accertato all’inizio del periodo indennizzabile.

Indennità di Paternità

L'Inps comunica, infine, che la riforma trova applicazione anche con riferimento ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, i quali, come noto, hanno diritto all’indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla lavoratrice madre nei seguenti casi previsti dall’articolo 3 del D.M. 4 aprile 2002: 1) morte o grave infermità della madre; 2) abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre; 3) rinuncia della madre lavoratrice all’indennità (rinuncia possibile nei soli casi di adozione/affidamento). In presenza di tali eventi, il diritto all’indennità è riconosciuto ai padri alle stesse condizioni previste per le madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata.



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Documenti: Circolare Inps 66/2018

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