Con la modifica apportata dal Jobs Act l'erogazione dell'indennità di congedo di maternità/paternità sarà dunque garantita anche in assenza del versamento dei contributi all'Inps da parte del committente/associante, fermo restando il requisito per il diritto alle prestazioni, pari a tre mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti l'inizio del congedo e il pagamento, da parte del committente/associante, del compenso alla lavoratrice o lavoratore parasubordinato.
La novità, spiega l'Inps, trova applicazione soltanto per l'indennità di congedo di maternità (astensione obbligatoria), ovvero di congedo di paternità laddove ne ricorrano i presupposti (morte o grave infermità della madre, oppure abbandono o affidamento esclusivo del bimbo al padre). Non trova applicazione, invece, ai fini del diritto all'indennità di congedo parentale che, ricorda l'Inps, «continua quindi a essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo» dei contributi. Il nuovo principio di automaticità delle prestazioni, inoltre, trova applicazione a esclusivo favore dei «parasubordinati», con ciò intendendo i lavoratori iscritti alla gestione separata che hanno un committente obbligato al versamento dei contributi. Si tratta, in particolare, dei co.co.co. e associati in partecipazione, mentre sono esclusi i liberi professionisti e, in genere, tutte le Partite Iva, poiché questi lavoratori sono loro stessi tenuti al pagamento dei contributi alla gestione separata e, pertanto, non rientrano nel perimetro della novella.
L'Inps precisa che il nuovo principio si applica ai periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del dlgs n. 80/2015), nonché a quelli cosiddetti «a cavaliere», ossia in corso di fruizione alla predetta data, e anche per la quota parte di congedo anteriore al 25 giugno 2015.
Infine, per quanto riguarda l'adozione e gli affidamenti preadottivi di un minore la Circolare ricorda l'estensione del diritto all'indennità da tre a cinque mesi. In tal caso, precisa l'Inps, il diritto spetta a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata, cioè sia ai parasubordinati che ai professionisti senza cassa (Partite Iva). Questa estensione non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare, nell’ambito delle disposizioni del T.U. maternità/paternità, il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.