Nel messaggio n. 4358/2020 l'ente previdenziale aveva precisato che se la domanda era stata respinta per impossibilità di accertare il requisito di "pescatore autonomo", gli associati in cooperativa ai sensi della legge n. 250/1958 dovevano produrre, in sede di riesame dell'istanza, la copia del contratto attestante la natura del lavoro “autonomo” (ad esempio, copia della lettera di incarico da cui risulti la natura “autonoma” del rapporto di lavoro o ultimo documento relativo al pagamento dei compensi, da cui si evinca la data di inizio dell’incarico. Le Associazioni di categoria hanno rappresentato, tuttavia, che la documentazione in questione non può essere prodotta essendo questi soggetti imprenditori individuali nei confronti dei quali la cooperativa provvede esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale stabilito per i lavoratori dipendenti della pesca. In sostanza, se i pescatori autonomi sono associati in cooperativa, quest’ultima versa i contributi per gli stessi, ma non si occupa della parte retributiva e fiscale: infatti per essi non vi è retribuzione e non vi è quindi consegna della Certificazione Unica (CU) dei redditi, fatto salvo per la parte dei versamenti previdenziali. Pertanto non vi è mai un contratto di lavoro autonomo tra il pescatore e la cooperativa né c'è il pagamento di compenso.
Basta l'autocertificazione
Di conseguenza l'Inps spiega che i lavoratori la cui istanza sia stata respinta per l’assenza del requisito di "pescatore autonomo", in luogo del contratto di lavoro o del documento attestante il pagamento dei compensi, in sede di riesame, è sufficiente produrre apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile: 1) lo status di pescatore “autonomo”; 2) la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Inoltre, il richiedente dovrà presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito. Qualora le puntuali verifiche abbiano esito positivo e in caso non vi siano ulteriori motivi di reiezione, l'Inps provvederà all’accoglimento della domanda per la successiva erogazione dell’indennità di 950 euro.
Documenti: Messaggio Inps 267/2021