Indennizzi Covid, Riesame entro 20 giorni per i pescatori autonomi

Valerio Damiani Mercoledì, 25 Novembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps riguardano i lavoratori che hanno fatto istanza per l'indennizzo di 950 euro previsto dal dl n. 34/2020. Le istanze respinte entro il 20 Novembre potranno essere riesaminate entro il 10 Dicembre.
I pescatori autonomi che si sono visti respingere il bonus da 950 euro per il mese di maggio potranno presentare istanza di riesame all'Inps entro 20 giorni dalla comunicazione di reiezione della domanda allegando ulteriore documentazione utile per una istruttoria. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 4358/2020 pubblicato l'altro giorno dall'Ente di Previdenza precisando che trascorso tale termine la domanda si intende definitivamente respinta ed il lavoratore, eventualmente, dovrà proporre ricorso giurisdizionale per impugnare la decisione.

L'Inps spiega di aver completato la prima fase di gestione delle domande per l'erogazione dell'indennità prevista dall'articolo 222 del dl n. 34/2020 pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (qui i dettagli). In particolare gli utenti possono consultare le motivazioni del rigetto delle istanze nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

Riesame entro 20 giorni

Avverso il rigetto sia i lavoratori che i patronati possono proporre un’istanza di riesame entro il 10 dicembre per le istanze respinte entro il 20 Novembre, cioè entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio n. 4358/2020, oppure entro 20 giorni dalla reiezione se successiva. Con la richiesta occorre produrre specifica documentazione (contenuta nell'Allegato 1 allo stesso documento) a seconda delle motivazioni del respingimento dell'istanza per consentire un supplemento di istruttoria da parte dell'Ente Previdenziale (che potrà concludersi con l'accoglimento della domanda).

In particolare se l'ente previdenziale ha respinto la domanda per impossibilità di accertare il requisito di "pescatore autonomo" bisognerà produrre in sede di riesame dell'istanza la seguente documentazione:

a) se associato in cooperativa la copia del contratto attestante la natura del lavoro “autonomo” (ad esempio, copia della lettera di incarico da cui risulti la natura “autonoma” del rapporto di lavoro o ultimo documento relativo al pagamento dei compensi, da cui si evinca la data di inizio dell’incarico);

b) se pescatore addetto alla pesca marittima costiera non associato in cooperativa è possibile: 1) produrre dichiarazione di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’INPS della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, data e numero di protocollo della richiesta di iscrizione; 2) produrre autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenuti Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente;

c) se pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in cooperativa è possibile: 1) produrre dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, data e numero di protocollo della richiesta di iscrizione; 2) estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, ecc.

Se la domanda è stata rigettata per rilevazione dell'iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (Casse/Enti extra Inps, gestione ARTCOM, gestione CDCM) alla data del 1° maggio 2020 gli utenti possono allegare all'istanza di riesame apposita documentazione attestante la data di cessazione dell'attività in questione (es. autocertificazione della comunicazione di cessazione presentata alla camera di commercio con indicazione della data e del numero di protocollo oppure, se trattatasi di attività non soggetta ad iscrizione alla Camera di Commercio, una dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all'INPS con indicazione della Data di cessazione, Data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione commercianti, artigiani o lavoratori agricoli autonomi).

Reiezioni forti

Per alcune reiezioni, inoltre, non sarà possibile produrre istanza di riesame ma esclusivamente proporre azione giudiziaria. Si tratta delle c.d "reiezioni forti" che scattano quando l'INPS ha accertato la titolarità di una pensione diretta oppure l'erogazione di un altro indennizzo covid o del reddito di emergenza.

Gli utenti possono inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 / 1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.  In alternativa gli interessati possono utilizzare la casella di posta istituzionale dedicata, istituita per ogni Struttura territoriale INPS. Qualora il termine per il riesame sia trascorso inutilmente la domanda si intende definitivamente respinta ed il lavoratore potrà impugnarla esclusivamente tramite un ricorso giurisdizionale essendo preclusa la facoltà di proporre ricorso amministrativo per gli indennizzi covid-19.

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Documenti: Messaggio Inps 4358/2020

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