Jobs Act, governo verso una stretta sulle collaborazioni a progetto

Martedì, 30 Settembre 2014
La legge delega incentiva il ricorso al contratto a tempo indeterminato temperando l'articolo 18 per i neoassunti. In arrivo anche una stretta sulle collaborazioni a progetto e sulle false partite Iva. 

Kamsin Una completa revisione delle forme contrattuali attualmente esistenti con la sostanziale abolizione dell'articolo 18 per i nuovi assunti. E' questa la sintesi del contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge delega sulla Riforma del Mercato del Lavoro (il cd. Jobs Act), provvedimento che a breve inizierà il suo iter in Senato.

Nelle linee guida della delega spicca soprattutto "la revisione di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali". Che tradotto significa che il governo punta a ridurre a 4-5 le forme contrattuali disponibili tra lavoratore e datore. Nel mirino del premier ci sono soprattutto le collaborazioni a progetto sulle quali dovrebbe esserci una pesante stretta: "nell'esercizio della delega saranno lasciate solo le vere collaborazioni fatte per le esigenze professionali dei lavoratori e le esigenze produttive delle imprese" ha indicato ieri Renzi al congresso del Pd.

Novità anche con i riferimento ai contratti di lavoro accessorio: nel ddl si precisa infatti circa la possibilità di ampliamento della concreta applicazione dell'istituto in tutti i settori produttivi, per le attività lavorative discontinue e occasionali, attraverso l'elevazione dei limiti annui di importo dei relativi compensi ed assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione delle relative aliquote previdenziali.

Con la Riforma dovrebbe esserci poi l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il compenso minimo riguarderà i anche i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Com'è noto, nell'attuale ordinamento, non esiste un livello minimo di retribuzione fissato in via legislativa, mentre trovano applicazione, per i relativi settori, i livelli minimi di retribuzione stabiliti dai singoli contratti collettivi per ciascuna qualifica e mansione.

Il nodo vero tuttavia sta nella previsione voluta dal governo, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Una precisazione che mira, in sostanza, ad abolire o comuque a temperare, l'operatività dell'articolo 18 per i lavoratori neoassunti.

Com'è noto, nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma esclusivamente in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo (oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia della fattispecie sottostante al licenziamento). Ora invece, se per i vecchi lavoratori non cambierà nulla, per i nuovi l'articolo 18 sarà probabilmente "congelato" per un periodo di tempo variabile tra 2 e 3 anni o completamente abolito in cambio di un idennizzo crescente, in caso di illegittimo licenziamento, sulla base dell'anzianità di servizio dell'interessato.

Zedde

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