La questione
Come noto, la Riforma Fornero ha disposto l'abrogazione a partire dal 2017 sia dell'indennità di mobilità ordinaria sia della speciale disoccupazione edile di cui all'articolo 11 della legge 223/1991, i due ammortizzatori sociali sono stati da quest'anno sostituiti dalla Naspi, la nuova assicurazione sociale per l'impiego che garantisce un trattamento di disoccupazione unico per la generalità dei lavoratori dipendenti. L'articolo 11 della legge 223/1991 prevedeva, infatti, nelle aree nelle quali fosse stata accertata, da parte degli organi amministrativi preposti, la sussistenza di uno stato di grave crisi occupazionale conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista per l'indennità di mobilità ordinaria e per un periodo non superiore a 18 mesi (elevabile a 27 mesi nelle aree del mezzogiorno) ai lavoratori edili impiegati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili avesse superato il 70%.
L’Inps, con la Circolare del 2013, aveva fornito istruzioni operative e procedurali in base alle quali si sarebbero potute, pertanto, accogliere le sole domande del trattamento di disoccupazione speciale edile relative ad eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016. Tuttavia, a seguito dell’emanazione di alcuni decreti ministeriali di concessione del predetto trattamento di disoccupazione speciale, riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 2016, sono stati richiesti chiarimenti in merito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Il diverso orientamento ministeriale
In particolare il Ministero del Lavoro ha indicato, con Circolare 16/2016, che le condizioni e i requisiti per l’individuazione dei casi di crisi occupazionale ai fini dell’accesso al trattamento speciale di disoccupazione, ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016 ed entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale ed essere presentata la domanda presso gli uffici competenti. In sostanza, conclude l'Inps, alla luce del mutato orientamento ministeriale il trattamento speciale di disoccupazione edile può essere concesso anche se il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016, entro i successivi sei mesi, a condizione che siano raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31.12.2016.
A conferma di quanto sopra l'Inps precisa, pertanto, che il secondo ed il terzo capoverso del paragrafo 3.3. (Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991) della circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 vengono così sostituiti: “Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.”
Documenti: Messaggio inps 3616/2017