All'Anpal sarà riconosciuta anche l'assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali, la vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua nonché sui fondi bilaterali costituiti dai contratti collettivi nazionali delle imprese di somministrazione. Sugli atti dell'Anpal il Ministero dovrà sempre esprimere parere preventivo.
Attività ispettiva. L'altro decreto riguarda la nascita della nuova agenzia unica sul lavoro che dovrà razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva sul lavoro e in materia di contributi. Di fatto, mira a standardizzare i poteri ispettivi delle diverse amministrazioni attualmente interessate alla vigilanza, ossia il ministero del lavoro, l'Inps e l'Inail. Il dpr precisa che l'Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. Come per l'Anpal, inoltre, lo assoggetta a una duplice sorveglianza: alla vigilanza del ministro del lavoro e al controllo della corte dei conti.
Il nuovo ente avrà anche il compito di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro esclusivamente per gli ambiti per i quali già si riconosceva competenza al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (es. cantieri edili, impianti ferroviari) e ad effettuare gli accertamenti sul riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, sull' esposizione al rischio nelle malattie professionali e sulle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell' applicazione della tariffa dei premi. L'agenzia ispettiva potrà, al riguardo, emanare circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di direttive operative rivolte al personale ispettivo; formulare proposte degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche; curare la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello dell'INPS e dell'INAIL; coordinarsi con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (competenti, in generale, per la sicurezza sul lavoro) e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.
Documenti: il testo del DPR 26 maggio 2016, n.108; il testo del DPR 26 maggio 2016, n.109