Lavoro, Ampliato il perimetro di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga

Dario Canova Lunedì, 07 Novembre 2016
Il Ministero del Lavoro precisa le novità contenute nel decreto legislativo 185/2016 che ha incrementato le risorse degli enti territoriali per finanziare gli interventi in deroga. Si apre anche alla possibilità di proseguire oltre il 2016 l'erogazione dei trattamenti. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le indicazioni operative in merito alla possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1.08.2014, sino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni e Province Autonome. Lo fa con la Circolare 34/2016 pubblicata oggi dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione nella quale recepisce le novità contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016 n.185, il decreto contenente i correttivi al cd. Jobs Act. L'art. 2, comma 1, lettera f), punto 1) del citato decreto ha aggiunto all'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata, sotto diversi profili rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 dell'1 agosto 2014. 

In particolare per effetto del suddetto intervento le regioni e le province autonome possono derogare ai criteri introdotti dal D.l. n. 83473 citato nella misura del 50% delle risorse ad esse assegnate (non più solo nella misura del 5%). Tale quota, in continuità con la previgente disciplina, può essere superata disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali e delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione. Nello stanziamento delle risorse le regioni e le province autonome dovranno assegnare le risorse ad esse attribuite per interventi destinati preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa come definite secondo la normativa attuale (articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012 , n . 81). In alternativa gli enti territoriali, previa comunicazione al Ministero e con indicazione dell'ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro; azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016;

Da segnalare che nella determinazione delle 50% delle risorse assegnate agli enti territoriali che vengono liberate per provvedimenti di politica attiva o per tutelare le aree di crisi complessa assumono rilevanza anche i provvedimenti emanati a partire dopo il 1° Agosto 2014, per i successivi tre anni, 2014, 2015 e 2016. In allegato alla Circolare pubblicata dal Ministero del Lavoro sono, pertanto, contenute le varie tabelle che individuano, per ciascuna regione, le risorse liberate per tali interventi a seguito della nuova ripartizione del 50%. Da tali somme dovranno essere escluse le risorse già oggetto di decretazione, a chiusura di tutte le situazioni ancora pendenti, indipendentemente dall'anno di finanziamento di riferimento, seguendo l'ordine cronologico degli interventi concessi.

Trattamenti erogabili anche oltre il 2016 nell'ambito delle risorse residue 
La Circolare precisa, inoltre, che in deroga alla legge 92/2012 le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse disponibili, e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31.12.2016 (data di naturale scadenza degli ammortizzatori sociali in deroga); per i trattamenti che hanno inizio entro la fine dell'anno 2016, le regioni e le province autonome possono decretare anche dopo tale data e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei limiti del 50%. 

In aggiunta la Circolare apre anche, dopo il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato, alla possibilità di autorizzare la fruizione di ammortizzatori sociali in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31.12.2016, purché essi siano consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori, comunque, siano adottati entro e non oltre il 31.12.2016. Al fine di poter dare una corretta quantificazione delle risorse assegnate e ancora disponibili, per i periodi antecedenti al 2016, l'INPS è autorizzato ad erogare il trattamento solo a seguito dell'adozione, da parte delle regioni e delle provincie autonome dei decreti di concessione relativi ai periodi anteriori al 2016, che devono essere adottati entro e non oltre il 30 novembre 2016.

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Documenti: Circolare 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro

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