Lavoro, Il datore può differire le ferie in caso di Cig a Zero ore

Bernardo Diaz Lunedì, 22 Agosto 2016
Con la cassa integrazione a zero ore, le ferie obbligatorie possono essere posticipate al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con la ripresa dell'attività produttiva.
La Cassa integrazione a zero ore sospende le ferie obbligatorie. Lo ha ricordato l'Inps nella Circolare 139/2016 con la quale l'istituto ha riepilogato la materia riguardante della Cassa Ordinaria dopo gli aggiornamenti del Jobs Act.

In particolare, nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di zero ore, il datore di lavoro può posticipare l’esercizio del diritto di godimento delle ferie dei lavoratori, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttivaInoltre, alle medesime condizioni di sospensione, il differimento riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le ferie non godute. Invece, nelle ipotesi di Cassa Integrazione parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta. 

Restano confermati, nella sostanza, i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con l'interpello n. 19/2011 in risposta a un'istanza presentata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. 

La facoltà di differimento interessa ricorda l'Inps le sole ipotesi di Cig a zero ore e coinvolge tanto le ferie residue che quelle infra annuali contemplate dall'articolo 10 del Dlgs 66/2003. Tale norma, come noto, ha stabilito che fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, periodo che va goduto per almeno due settimane nell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Il diritto del prestatore alla fruizione delle ferie trova il suo argine nell'articolo 2109 del Codice civile che attribuisce al datore di lavoro il potere di stabilire il momento di godimento delle ferie, tenendo conto, da un lato, degli interessi del lavoratore, e dall'altro delle esigenze dell'impresa: la norma, dunque, affida al datore di lavoro, nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività imprenditoriale, la facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie nonché, in alcune ipotesi, di modificarla. Il ministero, nell'interpello 19/2011, aveva affermato che eventuali deroghe sono ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità e imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione come nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, di maternità obbligatoria e facoltativa, di infortunio, di aspettativa. Ebbene con il predetto interpello il ministero ha ampliato il perimetro estendendo il differimento anche all'ipotesi in cui l'azienda sia autorizzata alla cassa integrazione a zero ore. Ciò in quanto, in tale circostanza, non sussiste il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie per il prestatore. Diversamente, in caso di cassa integrazione autorizzata in modo parziale (solo per alcune ore), rimane l'obbligo dei termini stabiliti dall'articolo 10 del decreto legislativo 66/2003: ciò sul presupposto che in presenza di attività lavorativa si rileva sempre l'esigenza di recuperare le energie psicofisiche.

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Documenti: Circolare Inps 139/2016

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