Lavoro, Le ferie non impediscono la fruizione della Cig in deroga

Dario Canova Domenica, 23 Aprile 2017
Il Ministero del Lavoro amplia la possibilità di ottenere la cassa integrazione in deroga. L'eventuale fruizione delle ferie non è di ostacolo alla concessione dell'ammortizzatore sociale.
La cassa integrazione in deroga può essere concessa dalle Regioni e dalle Province Autonome anche al termine delle prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro come l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà garantite dal FIS, dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi e dai i fondi di solidarietà settoriali. La Cassa in deroga, inoltre, può essere concessa anche successivamente alla fruizione di ferie programmate dato che queste, secondo il Ministero del Lavoro, non costituiscono un periodo interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016. Lo stabilisce l'Inps nel messaggio 1713/2017 pubblicato l'altro giorno dall'istituto di previdenza.

La proroga della Cig in deroga nel 2017
Com’è noto, la circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, per le concessione di ammortizzatori in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, “purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016”.  Si tratta dell'ultima proroga della cassa integrazione in deroga alla normativa generale guadagnata, come si ricorderà, in extremis alla fine dello scorso anno con il correttivo sul jobs act (Dlgs 185/2016) dopo l'abolizione dello strumento previsto dalla legge Fornero nel 2012 per il 31.12.2016. Quest'anno, pertanto, la Cig in deroga può essere concessa solo previa delibera delle Regioni e solo per periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016. 

Perimetro più esteso
In considerazione delle problematiche evidenziatesi nei primi mesi di applicazione il Ministero del Lavoro ha indicato che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/assegno di solidarietà) garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi, così come quelle garantite da tutti i fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148/2016, sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali e, conseguentemente, le Regioni e le Province autonome possono decretare Cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti fondi. Dunque la Cig in deroga può essere concessa nel 2017 anche al termine dei predetti strumenti di sostegno al reddito e non, quindi, solo al termine della Cigo o della Cigs. Al riguardo l'Inps sottolinea che i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’art. 27 del d.lgs. 148/2016 non sono fondi gestiti dall’Istituto; pertanto, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai citati fondi, con la specifica della data di fine intervento. 

Le fruizione delle ferie non preclude l'accesso alla Cig in deroga 
Altra precisazione che perviene dal Ministero del Lavoro riguarda la possibilità di garantire il trattamento di cig in deroga anche ove, al termine del trattamento di CIG ordinario, l'azienda debba concedere le ferie residue ai lavoratori, adempimento questo al quale l'azienda non può sottrarsi in quanto scaturente da un preciso obbligo di legge. L’art. 2, comma 9, del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014,  prevede infatti che "Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue".  In tal caso il Ministero precisa che la fruizione delle ferie non è di ostacolo alla successiva concessione del trattamento di cig in deroga posto che non è possibile considerare la fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale alla stregua di una ripresa dell'attività lavorativa.

La fruizione delle stesse va considerata quale adempimento di un obbligo necessario per poter accedere alla CIGD e, pertanto, non costituisce un periodo interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016. Ne consegue che un periodo di intervento dell’ammortizzatore ordinario, a cui faccia seguito la fruizione di ferie programmate/chiusure aziendale, e che termini oltre il 31 dicembre 2016, consente la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017.  Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale con la specifica della data di conclusione delle stesse.

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Documenti: Circolare 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro; Circolare Inps 217/2016; Messaggio inps 1713/2017

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